Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26489 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26489 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DARIO N. IL 07/12/1961
avverso l’ordinanza n. 1040/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0,1,„
c3391.,
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nA-A-3
MARAT-1
23L,,A

Uditi difensor Avv.;

1

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325′)4

Data Udienza: 14/05/2015

RITENUTO IN FATTO
hvmo ívt.P4
1.La Corte di appello di \ena-lrigettava
F
l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari o, in subordine di allontanarsi per due ore al giorno

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso

immediato per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva che l’ordinanza impugnata era stata redatta con calligrafia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente ha impugnato direttamente in cassazione una ordinanza non genetica in
violazione dell’art. 311 cod. proc. pen. che consente il ricorso per saltum solo nei confronti
delle ordinanze genetiche. Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento della
Corte di cassazione secondo ui, il ricorso cosiddetto “per saltum” in cassazione può essere
proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece
inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente
impugnabili, a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell’appello (cass. sez. F, n.
32161 del 07/08/2012, Rv. 253003; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 17/01/2008, Rv.
239246; Sez. 2, n. 20935 del 25/05/2005, dep. 06/06/2005, Rv. 232274)
1.2. Si rileva peraltro che l’ordinanza impugnata non presenta le caratteristiche di illeggibilità
denunciate con il ricorso.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in €
1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2014

L’estensore

Il Presidente

illeggibile.

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