Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26487 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26487 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALLO ROBERTO N. IL 31/05/1965
avverso la sentenza n. 9446/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 3. (

Udito, per la parte civile, l’AvV
Uditi difensor Avv

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(e:

Data Udienza: 14/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava
il Mallo Roberto alla pena un anno, mesi nove di reclusione ed euro 3500 di multa per il reato
di ricettazione di una serie di capi di abbigliamento contraffatti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Mallo che deduceva:
2.1. violazione di legge e correlato vizio di motivazione per mancata correlazione tra accusa e
sentenza. Si deduceva che

illegittimamente non era stata riconosciuta l’ipotesi lieve

conseguente alla mancata trattazione del medesimo vizio dedotto con l’atto di appello.
2.2.

violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione per decorso del termine

massimo di prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 648 comma 2 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La Corte di appello, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente riconosce l’attenuante
prevista dall’art. 648 comma 2 cod. pen. e ridetermina conseguentemente la pena (pag. 3
della sentenza impugnata). La doglianza si fonda dunque su un presupposto, il mancato
riconoscimento dell’attenuante che non trova conferma nelle emergenze processuali e si
presenta dunque manifestamente infondata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che deduce il decorso del termine di prescrizione è
manifestamente infondata in quanto muove dall’errato presupposto che il secondo comma
dell’art. 648 cod. pen. individui una fattispecie autonoma di reato, piuttosto che una
attenuante ad effetto speciale, come pacificamente riconosciuto da univoca giurisprudenza
della Corte di legittimità, che si condivide (Cass. sez. 2, n. 3044 del 4.5.1988, dep. 24.2.1989,
rv 180637; Cass. sez 2, n. 1845 del 17/12/2013, dep 2014, Rv. 258479).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C
1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2014

Il Presidente

prevista dal comma 2 dell’art. 648 cod. proc. pen. Si deduceva altresì la carenza di nek etemoie,
“11/

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