Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26485 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26485 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO ELDA N. IL 21/05/1931
PRE,TORINO ANNA COI OMBA_N. IL 03/09/1969
avverso la sentenza n. 12122/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dife r Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Paola Filippi che ha concluso
per la correzione dell’errore materiale
RITENUTO
-che per mero errore materiale nel dispositivo della decisione di questa Corte
del n. 3443 del 18.11.2014 – annullata la sentenza del Tribunale di Foggia,
Sezione Distaccata di San Severo del 27.3.2013 nei confronti di Fiorillo Elda e
Pretorino Anna Colomba, per essere il reato estinto per prescrizione- è stato
disposto altresì il rigetto del ricorso agli effetti civili;

grado di giudizio, ai sensi dell’art. 82/2 c.p.p., avendo la sentenza di primo
grado dato atto che la parte civile non aveva presentato le conclusioni, per cui
alcuna statuizione nei suoi confronti poteva essere emessa;
che, pertanto, va disposta l’eliminazione della statuizione del rigetto del ricorso
agli effetti civili
PQM
dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 3443/2014
emessa da questa Sezione in data 18.11.2014 nei confronti di Fiorillo Elda e
Pretorino Anna Colomba, nel senso che devono intendersi eliminate le parole
contenute nel dispositivo “rigetta il ricorso agli effetti civili”.
Così deciso il 22.5.2015

-che la costituzione di parte civile, invece, era da intendersi revocata nel primo

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