Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26484 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26484 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STEVIC MARCO N. IL 27/10/1991
avverso la sentenza n. 2460/2014 TRIBUNALE di PRATO, del
18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi

sor Avv.;

Data Udienza: 04/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Stevic Marco propone ricorso per cassazione contro la sentenza del
tribunale di Prato con la quale gli veniva applicata la pena concordata
di mesi 9 di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di
cui agli articoli 56, 624 bis, 625 numero 2, 61 numero 11 quater del
codice penale, commesso in concorso con Jovanovic Antonio.

contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo al profilo
della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
che il giudice avrebbe dovuto valutare a prescindere dalla richiesta di
applicazione della pena avanzata dalle parti.
3. Il procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor
Scardaccione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sia perché
le attenuanti generiche non sono state richieste dall’imputato, sia
perché i gravi e ripetuti precedenti e lo stato detentivo ne avrebbero
impedito la concessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.
Dispone l’articolo 444 del codice di procedura penale che “Se vi è il
consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con
sentenza l’applicazione della pena indicata”.
2. Dalla norma si evince chiaramente che il giudice è tenuto unicamente
a verificare l’applicabilità delle circostanze indicate nella richiesta ed il
loro corretto bilanciamento e non, invece, a verificare d’ufficio la
sussistenza di altre circostanze, non prospettate dalle parti.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa

2. A sostegno del ricorso lamenta la manifesta illogicità, carenza e

emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.500,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/5/2015

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 a

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