Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26482 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26482 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIBILISCO LORENZO N. IL 30/03/1990 parte offesa nel
procedimento
c/
MARUCA CARMELO N. IL 28/08/1962
GIANO GIUSEPPE N. IL 24/04/1971
DI STEFANO DOMENICO N. IL 18/05/1963
avverso il decreto n. 6654/2010 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Gibilisco Lorenzo, quale persona offesa opponente, propone ricorso
per cassazione contro il decreto di archiviazione del gip di Siracusa
lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché
il gip non ha affatto approfondito i termini prospettati, limitandosi a
condividere appieno le conclusioni adottate nella richiesta di

opposizione, in assenza di ogni logica argomentazione.
2. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Baldi, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
provvedimento, con trasmissione degli atti all’ufficio gip procedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; contro il provvedimento di archiviazione,
infatti, è possibile ricorrere per cassazione solo per violazione del
contraddittorio e non per vizi della motivazione (che, peraltro, nel caso
di specie sussiste e non manifesta vizi logici evidenti); v. Sez. 6, n.
52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681 e Massime precedenti
Conformi N. 3774 del 1992 Rv. 192612, N. 2918 del 1994 Rv. 199056,
N. 436 del 2003 Rv. 223329, N. 8842 del 2006 Rv. 233582: “Il
provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei
soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del
contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso
proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite”.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

archiviazione e disattendendo quelle formulate in sede di

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4/5/2015

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