Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26481 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26481 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE NICOLA N. IL 13/03/1969
avverso l’ordinanza n. 2206/2014 TRIBUNALE di UDINE, del
14/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Av

Data Udienza: 04/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Cannone Nicola propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del
giudice del tribunale di Udine che, sull’istanza di dissequestro di un
autoarticolato, a seguito di sentenza di patteggiamento, disponeva la
confisca del predetto automezzo.
2. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia abnorme in quanto ha

del codice penale dopo la sentenza di patteggiamento ed in sede di
richiesta di restituzione del bene.
3. In secondo luogo, osserva che in sede di richiesta di restituzione si
era contestata la permanenza di esigenze legate alla prosecuzione
delle indagini, atteso che il procedimento era stato definito con
applicazione

della

pena,

mentre

il

giudice

avrebbe

contraddittoriamente motivato la confisca con riferimento non al
collegamento tra la cosa e il reato, ma osservando che l’attività
criminosa doveva intendersi attentamente pianificata ed organizzata
e la restituzione del mezzo avrebbe rappresentato il completamento
di una situazione di sostanziale impunità.
4. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galli, ha
concluso in conformità con il ricorso, chiedendo l’annullamento del
provvedimento senza rinvio per l’abnormità del provvedimento
impugnato, non essendo possibile integrare a posteriori il contenuto
decisorio della sentenza di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; deve considerarsi abnorme, infatti, il
provvedimento con cui il Tribunale – dopo la pronuncia della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti – disponga, _con _
provvedimento fuori udienza la confisca di beni patrimoniali del
condannato (Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012 – dep. 06/09/2012, Fusha,
Rv. 253518).
2.

Si veda anche Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv.
258359 (conf. Sez. 2, Sentenza n. 21420 del 20/04/2011, Rv.
250264): E’ abnorme l’ordinanza con cui il giudice, dopo aver omesso

applicato la confisca facoltativa ai sensi dell’articolo 240, comma 1,

di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei
beni sottoposti a sequestro preventivo, provvede in merito
successivamente e separatamente; nonché Sez. 6, Sentenza n.
10623 del 19/02/2014, Rv. 261886: È abnorme il provvedimento con
cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento
successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle
eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con
l’impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo

dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria.
3. Il nostro sistema (art. 205 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., comma 2:
artt. 530 c.p.p., comma 4 e art. 533 c.p.p., comma 1) attribuisce al
giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza di
assoluzione o di condanna dell’imputato, di applicare le eventuali
misure dì sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la
confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda dì parte
e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento
dall’art. 676 c.p.p., comma 1. In termini, il Supremo collegio (cfr.
Sez. 2^, Sentenza n. 21420/2011 Rv. 250264) ha stabilito che a
norma del combinato disposto dell’art. 205 c.p., comma 1 e art. 236
c.p., le misure di sicurezza debbano essere disposte “nella stessa
sentenza di condanna”, come risulta anche dal tenore dell’art. 579
c.p.p., il quale espressamente prevede l’impugnazione contro il capo
della sentenza concernente le misure di sicurezza.
4.

Da ciò discende: a) che il rimedio, predisposto per l’omessa
decisione sul punto, è solo ed esclusivamente l’impugnazione e non
certo una separata decisione, assunta dal tribunale dopo l’emissione
della sentenza di condanna; b) che, non a caso, l’art. 676 c.p.p.,
attribuisce al giudice dell’esecuzione la decisione in ordine alla
confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice
della cognizione non abbia_provveduto alla confisca obbligatoria: non_
risulta quindi previsto che il giudice della cognizione possa
provvedere con separata ordinanza, una volta che il processo sia
stato definito con la lettura del dispositivo.

5. Ne consegue che la gravata ordinanza va annullata senza rinvio;
resta in piedi il sequestro, non essendovi un provvedimento positivo,
che possa rivivere, sull’istanza di restituzione. La questione potrà
2

strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente

essere sottoposta, per un’eventuale nuova richiesta di dissequestro,
al giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 34627 del 22/05/2013,
Pascarella, Rv. 257179; Sez. 6, n. 46217 del 12/11/2013, Diao, Rv.
258234).

p.q.m.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso il 4/5/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA