Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26479 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26479 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARMORE’ GABRIELE N. IL 15/03/1962
avverso l’ordinanza n. 1497/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 04/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Marmorè Gabriele propone ricorso per cassazione contro la sentenza
della corte d’appello di Ancona che dichiarava inammissibile l’atto di
appello.
2. Il procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Patrone,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I Carabinieri di porto Sant’Elpidio hanno trasmesso a questa corte
il verbale di remissione di querela da parte di Marmorè Franco, con
contestuale accettazione da parte di Marmorè Gabriele.
2. Il reato di falsità in titolo di credito, come quello di falsità di qualsiasi
altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell’art. 493 bis cod.
pen., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal
capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità
di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo (Sez.
5, n. 34685 del 16/03/2005, Quattrociocchi, Rv. 232314).
3. Ne consegue che, trattandosi di reato procedibile a querela, la sua
remissione, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e
ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su
eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal
giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente
proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681)
4. In mancanza di diverso accordo, le spese processuali vanno poste a
carico del querelato, come per legge.

p.q.m.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché la sentenza di
primo grado, per essere il reato estinto per remissione di querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.
Così deci

4/5/2015

ha concluso per il rigetto del ricorso.

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