Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26478 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26478 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udienza: 04/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Massaro An g elo, nato a Fra g a g nano, il 17/6/1966;

avverso l’ordinanza del 21/10/2014 della Corte d’appello di Potenza;
v:sti g li atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore g enerale
Dott. Eu g enio Selva gg i, che ha richiesto il ri g etto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impu g nata la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile

4x,-)

la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’art. 630 lett. a ) e c ) c.p.p. da Massaro
An g elo avverso la sentenza con la q uale è stato condannato per l’omicidio di Fersurella
Lorenzo e per l’occultamento del suo cadavere.

2. Avverso l’ordinanza ricorre il Massaro a mezzo del proprio difensore deducendo
violazione di legge e vizi della motivazione. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta
la ritenuta inammissibilità della istanza proposta ai sensi della lett. a) dell’art. 630
c.p.p. rilevando come la sentenza di cui è stata richiesta la revisione sia stata
ritualmente depositata in copia autentica e come le prove assunte nel diverso
procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Taranto fossero effettivamente idonee a
rivelare l’eccepito contrasto di giudicati. Sotto altro profilo viene invece rilevato come

alla cui assunzione la difesa aveva rinunziato nel dibattimento di primo grado a
fondare la parallela richiesta di revisione proposta ai sensi della lett. c) dell’art. 630
c.p.p. Infine il ricorrente lamenta che nell’analizzare le residue prove, pacificamente
sopravvenute al giudicato, la medesima Corte avrebbe trasceso i poteri attribuitigli ai
fini della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, procedendo ad un apprezzamento
di merito riservato invece al giudizio di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Invero manifestamente infondata è la prima doglianza del ricorrente, giacchè
correttamente la Corte potentina ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione per
contrasto di giudicati, non avendo l’interessato provveduto ad allegare alla stessa la
copia autentica delle sentenze di primo e secondo grado (quest’ultima necessaria
avendo parzialmente riformato la prima) emesse nel procedimento la cui decisione si
porrebbe in contrasto con quella impugnata. Ed infatti secondo il costante
insegnamento di questa Corte – richiamato anche dall’ordinanza – incombe sul
ricorrente l’onere di produrre la sentenza di cui assume l’inconciliabilità con la
condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di
inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle ct -…pie

del tutto illegittimamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’idoneità delle prove

autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l’art.
633 comma secondo c.p.p. (ex multis Sez. 6, n. 25794 del 10 marzo 2008, Caruso,
Rv. 241243). Né rileva il diverso orientamento giurisprudenziale citato nel ricorso, che
invero solleva il condannato dall’onere di produzione della sentenza cui si riferisce
l’istanza – sulla base della logica e condivisibile ragione per cui questa deve essere
trasmessa dal giudice cui l’impugnazione viene proposta – e non per l’appunto quella
che si assume aver determinato il contrasto di giudicati. Conseguentemente devono
ritenersi assorbite le ulteriori – peraltro generiche – censure svolte dal ricorrente in /fi
merito all’effettiva configurabilità dell’eccepito contrasto.

3. Colgono invece nel segno le residue censure proposte con il ricorso e cioè quelle
riferite alla ritenuta inammissibilità anche della richiesta proposta ai sensi della lett. c)
dell’art. 630 c.p.p.
3.1 Sotto un primo profilo deve ritenersi errata l’affermazione da parte della Corte
territoriale per cui le prove a discarico alla cui assunzione la difesa abbia rinunciato nel
dibattimento non possano essere considerate “prove nuove” a sostegno della richiesta
di revisione.

nuove rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) c.p.p. ai fini dell’ammissibilità della relativa
istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di
condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite
nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente,
purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e
indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo
sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del
condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez.
Un., n. 624/02 del 26 settembre 2001, PGePC in proc. Pisano, Rv. 220443). In tal
senso la giurisprudenza successiva ha avuto in modo ancora più esplicito di chiarire
come la richiesta di revisione sia ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o
addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la
rilettura, purchè le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di
pregressa valutazione (Sez. 3, n. 13037/14 del 18 dicembre 2013, Segreto, Rv.
259739).
3.3 E’ dunque evidente come sia ininfluente la causa per cui la prova non sia stata
sottoposta al giudice nell’originario dibattimento, se, cioè, non ne sia mai stata
richiesta l’assunzione ovvero se, pur essendo stata ammessa, la difesa vi abbia
successivamente (e magari incautamente) rinunziato, rilevando esclusivamente che
non si tratti di prova comunque valutata dallo stesso giudice, anche solo al fine di
affermarne l’inammissibilità o di escluderla ritenendone la superfluità. Ed ancor meno
rileva, alla luce dei ricordati principi, la ragione per cui la parte abbia rinunziato
all’assunzione della prova pure ammessa.
3.4 Nel caso di specie risulta dalla stessa ordinanza che le prove “-rinunziate” erano
state ammesse dalla Corte d’Assise di Taranto (che dunque non le aveva ritenute né
inammissibili, né superflue). Per converso la Corte d’appello di Potenza non ha rilevato
che le stesse siano state valutate anche solo implicitamente nella sentenza impugnata.
Conseguentemente il solo fatto che a tali prove la difesa avesse rinunziato non
legittimava i giudici territoriali a ritenere che le stesse non fossero “nuove” nel senso
indicato e dunque inidonee a sostenere la proposta richiesta di revisione.

3.2 Come pure ricordato dall’ordinanza, le Sezioni Unite hanno stabilito che per prove

4. Quanto all’illegittimo governo dei principi che governano la verifica di ammissibilità
è opportuno anzitutto rammentare quale sia l’effettivo orizzonte cognitivo del giudice
della revisione nella fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza proposta ai
sensi dell’art. 630 c.p.p. in seguito alla scoperta di una nuova prova.
4.1 In proposito, secondo l’insegnamento di questa Corte, la valutazione preliminare di
non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria
delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure

comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di
incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di
colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti
un’anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2, n. 44724 del 11 novembre 2009, Pataro
e altro, Rv. 245718). Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare
apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente
l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 8 marzo 2013, Moneta Caglio
Monneret De Villard, Rv. 255477).
4.2 Alla luce di tali principi ritiene il collegio che la Corte territoriale abbia trasceso i
limiti del compito assegnatogli, giungendo a compiere una valutazione delle prove
nuove (peraltro come detto con esclusione di quelle “rinunziate” nel giudizio di merito)
incompatibile con il parametro di manifesta infondatezza posto dall’art. 634 c.p.p.
4.3 Ed infatti, con riguardo a quelle di natura documentale (intercettazioni, tabulati
telefonici ecc.) il provvedimento impugnato giunge addirittura ad ammettere che le
stesse fornirebbero “spunti per una diversa ricostruzione dei fatti”, concludendo però
che il loro confronto con il compendio posto alla base della decisione impugnata ne
escluderebbe la capacità di scardinare il giudicato, atteso che il giudice del merito
avrebbe motivatamente ritenuto accertate le circostanze che l’istante intenderebbe
rimettere in discussione.
4.4 In tal modo – peraltro senza rivelare le ragioni poste a sostegno delle loro
conclusioni – i giudici territoriali hanno però provveduto a svolgere una comparazione
tra il compendio probatorio storico e quello sopravvenuto che compete al giudizio di
revisione in senso- proprio– inteso, tanto più nel momento in cui segnalanocontraddittoriamente la non manifesta infondatezza della ricostruzione difensiva
fondata sulle evidenze sopravvenute. L’argomento per cui i fatti sui quali queste
dovrebbero incidere sarebbero stati già motivatamente dati per accertati nel giudizio
di merito è poi manifestamente illogico, atteso che in quel giudizio, per definizione, i
nova probatori non erano disponibili, mentre oggetto della verifica del giudizio di
revisione è proprio la loro attitudine a mettere in discussione la tenuta del compendio
originario.

attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a

4.5 Con riguardo infine alle testimonianze offerte dall’istante, il tradimento della

ratio

della verifica di ammissibilità è ancor più evidente, atteso che il provvedimento
impugnato, non mettendo in discussione il carattere di novità delle medesime, anticipa
una valutazione sull’attendibilità delle fonti della prova – prescindendo peraltro da
qualsiasi valutazione sul loro potenziale contenuto – che è certamente riservato
all’esito della loro escussione nel contraddittorio delle parti.

giudizio di revisione alla Corte d’appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia il giudizio di revisione alla Corte d’appello di
Catanzaro.
Così deciso il 4/5/2015

5. L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con il rinvio del

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