Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26477 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26477 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Wannaku Watta Waduge Fernando Dinesh Marl, nato a Wellawatta, il 30/9/1974;

avverso l’ordinanza del 19/7/2014 della Corte d’appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento-impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Mario Fraticelli, il quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile
per genericità l’appello proposto da Wannaku Watta Waduge Fernando Dinesh Mari
avverso la sentenza con la quale era stato condannato per i reati di violazione di
domicilio aggravata e minaccia commessi ai danni della moglie e invece assolto da
quello di furto aggravato della targa del ciclomotore della medesima.

Data Udienza: 04/05/2015

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo vizi
della motivazione e rilevando in tal senso l’apoditticità della valutazione di genericità
del gravame di merito effettuata dalla Corte territoriale, rilevando come con esso in
realtà fosse stata contestata la qualificazione giuridica del reato sub a), dovendosi
ricondurre il fatto allo schema normativo del danneggiamento, atteso che l’imputato
aveva agito a fini di rappresaglia nei confronti della moglie, tanto che oggetto di
_
sottrazione era stata la targa del motorino di quest’ultima, e non certo per fine di

per lo stesso non poteva che avere conseguenze sulla commisurazione del trattamento
sanzionatorio, talchè nemmeno il motivo formulato in proposito poteva ritenersi
effettivamente generico come invece affermato nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come l’inammissibilità dell’appello per
genericità dei motivi debba essere esclusa quando siano identificabili, con accettabile
precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime,
in ragione di una valutazione fondata sul confronto delle censure articolate
nell’impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato
(Sez. 6, n. 18746 del 21 gennaio 2014, Raiani, Rv. 261094).
3. Alla luce di tali consolidati principi, l’appello del Wannaku non poteva dunque
ritenersi generico, quantomeno nei limiti in cui confutava la configurabilità del reato di
furto in merito alla sottrazione della targa del motorino della moglie e la conseguente
eventuale incidenza di una riqualificazione del fatto sulla complessiva commisurazione
della pena.
4. L’ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte
d’appello di Ancona per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettere gli atti alla Corte
d’appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso il 4/5/2015

profitto. La necessaria riqualificazione del fatto e l’intervenuta remissione della querela

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