Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26476 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26476 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Cavicchi Rina, nata a Crevalcore il 04/05/1938

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avverso il decreto emesso in data 26/04/2013 dal Giudice di pace di Bologna,
nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di

Dall’Olmo Angelo, nato a Bologna il 27/05/1967

Dall’Olmo Lanfranco, nato a Bologna il 26/05/1937

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Fulvio Baldi, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio del
decreto impugnato, con restituzione degli atti al giudice a quo

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/05/2015

1. Il Giudice di pace di Bologna, con il decreto indicato in epigrafe, disponeva
l’archiviazione del procedimento penale n. 4101/2010 R.G.N.R., iscritto a carico
di Angelo e Lanfranco Dall’Olmo per reati ex artt. 594 e 612 cod. pen.; il
provvedimento veniva emesso malgrado l’opposizione presentata – avverso la
presupposta richiesta del P.M. – dalla persona offesa Rina Cavicchi.
Il Giudice, nella motivazione del decreto, evidenziava di avere esaminato
l’atto di opposizione, segnalando che lo stesso doveva intendersi infondato, per
non avere apportato «nuovi elementi oltre a quelli già versati in atti e valutati

del Procuratore della Repubblica, facendone proprio il contenuto.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore / procuratore speciale della
persona offesa, deducendo violazione degli artt. 127, 409 e 410 del codice di
rito.
Nell’atto di impugnazione si lamenta in particolare che non sarebbe stato
rispettato il necessario contraddittorio, che – per quanto previsto nella sola
forma cartolare – avrebbe dovuto imporre una effettiva disamina delle ragioni
sottese all’opposizione presentata; disamina non ravvisabile nel solo rilievo che
quell’atto doveva considerarsi infondato e non contenente elementi di novità. Il
giudicante, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe perciò adottato una
motivazione meramente apparente, archiviando «de plano il procedimento come
se l’atto di opposizione non fosse stato depositato». Il ricorso riporta
analiticamente i vari profili di censura che, con i motivi di opposizione, erano
stati sollevati rispetto alle argomentazioni del Pubblico Ministero, anche alla luce
delle risultanze di colloqui intercorsi fra i protagonisti della vicenda e registrati
dalla denunciante (come da supporti audio acquisiti nel corso delle indagini
preliminari).

3. Con memoria depositata il 20/04/2015, il difensore della persona offesa
ribadisce gli assunti di cui al ricorso, facendo presente che in sede civile il
Tribunale di Bologna ha condannato Angelo Dall’Olmo al risarcimento dei danni
subiti dalla Cavicchi con riferimento ai fatti oggetto della querela, ritenuti di
sicuro rilievo penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

2

dal P.M.»; nel contempo, dava atto di condividere le motivazioni di cui all’istanza

Infatti, come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
«nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l’opposizione presentata
dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
comporta l’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non
esime il giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte
dall’opponente» (Cass., Sez. V, n. 41194 del 19/06/2014, Di Maio, Rv 262185).
In altre parole, se è vero che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace non è
prevista udienza camerale a seguito dell’opposizione della persona offesa, è pur

ragioni ivi sostenute debbono pertanto essere specificamente considerate, sia
pure al fine di dichiararne l’inammissibilità.
Considerazione specifica che nel caso in esame non può dirsi esservi stata,
dal momento che la opponente aveva:
– rappresentato che, in uno dei passi registrati, Lanfranco Dall’Olmo aveva
ammesso l’episodio in cui la Cavicchi era stata costretta in un angolo e posta
nell’impossibilità di divincolarsi, tale da integrare l’ipotesi delittuosa di violenza
privata (così superandosi il rilievo del P.M. circa la mancanza di riscontri ai suoi
stessi assunti);
– riportato per esteso il contenuto di gran parte delle registrazioni de quibus, alle
quali il Procuratore della Repubblica aveva operato soltanto richiami a singole
frasi estrapolate dal contesto;
– sollecitato l’escussione di più persone informate sui fatti, a suo dire in grado di
riferire circostanze utili a riprova della veridicità della propria ricostruzione dei
fatti (avendo, almeno alcuni di costoro, incontrato la Cavicchi subito dopo che si
erano verificati gli episodi lamentati)
Si impongono pertanto le determinazioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Bologna.

Così deciso il 04/05/2015.

sempre doveroso che su tale opposizione vi sia una effettiva pronuncia: le

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