Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26475 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26475 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Nord nel procedimento nei confronti di:
Kalif Klifi, nato in Tunisia, il 28/4/1989;

avverso l’ordinanza del 11/5/2014 del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Vito D’Ambrosío, che ha richiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 04/05/2015

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli Nord non ha convalidato l’arresto,
qualificato come facoltativo, di Kalif Klifi per il reato di furto in abitazione.
2.Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Sotto il primo
profilo il pubblico ministero ricorrente rileva l’erronea qualificazione dell’arresto come
facortativa, non avendo considerato il giudice che per il reato di cui all’art. 624-bis c.p.

Non di meno, nel ritenere il difetto dei presupposti di cui all’art. 381 comma 4 c.p.p.,
l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a formule di mero stile o avrebbe fatto
riferimento alla necessità di un approfondimento dibattimentale, argomentazione che
implica valutazioni che travalicano i compiti del giudice della convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. In particolare è fondato il primo rilievo sollevato dal pubblico ministero ricorrente,
giacchè, contrariamente a quanto ha dimostrato di ritenere il Tribunale, per il reato di
furto in abitazione è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi della lett. e-bis)
dell’art. 380 c.p.p., così come introdotta dalla I. n. 128/2001.
3. Conseguentemente il giudice doveva limitare la propria valutazione all’effettiva
sussistenza dei presupposti per l’arresto in flagranza e cioè, oltre l’osservanza dei
termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo, c.p.p., la sussistenza
dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato
della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di
flagranza ed all’ipotizzabilità del reato contestato, in una chiave di lettura che non
deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa
riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla
responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) (ex multis Sez.
6, n. 25625 del 12 aprile 2012, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 253022). Trattandosi per
l’appunto di reato per cui è previsto l’arresto in flagranza obbligatorio, del tutto
ultronea risulta dunque la valutazione compiuta dal Tribunale – peraltro motivata in
maniera meramente apparente – in merito alla ritenuta non gravità del fatto e ancor
più quella sulla necessità di un “approfondimento dibattimentale”.

sia previsto l’arresto obbligatorio in forza del disposto dell’art. 380 lett. e-bis) c.p.p.

4. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di
Napoli Nord per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli
Nord.

Così deciso il 4/5/2015

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