Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26474 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26474 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:
Delli Paoli Antonio, nato a Marcianise, il 2/1/1950;

avverso l’ordinanza del 3/2/2014 della Corte d’appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impunato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Luigi Riello, che ha richiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per il
giudizio di revisione alla Corte d’appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile
la richiesta di revisione proposta da Delli Paoli Antonio avverso la sentenza che l’ha
condannato per l’omicidio di Ruocchio Salvatore e per i connessi reati in armi
prospettandone ai sensi dell’art. 630 lett. a) c.p.p. il contrasto con altro giudicato

Data Udienza: 04/05/2015

relativo alla sua assoluzione dall’accusa di essere stato componente del clan
camorristico della Nuova Famiglia di Marcianise.
2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso con autonomi atti personalmente il Delli
Paoli e il suo difensore.
2.1 Il ricorso del condannato deduce vizi della motivazione rilevando come
illogicamente la Corte territoriale abbia escluso il contrasto tra le sentenza oggetto

quest’ultima, valutando il medesimo materiale probatorio, ha compiuto un
accertamento negativo in merito alla sua partecipazione alla Nuova Famiglia,
circostanza che era stato ritenuto elemento decisivo nell’individuazione della causale
degli omicidi di cui era stato rispettivamente imputato nei due processi. Per il resto il
ricorrente lamenta che la decisione della Corte d’Assise d’appello di Roma di cui è
richiesta la revisione (e che aveva riformato la pronunzia assolutoria di primo grado)
sarebbe viziata dalla avvenuta rivalutazione di alcune testimonianze in difetto della
loro riassunzione in violazione dei principi affermati in proposito dalla CorteEDU, di per
sé sufficiente ad imporre la revisione della sentenza giusto il disposto di Corte Cost. n.
113/2011.
2.2 Il ricorso del difensore, nel dedurre parimenti il vizio di motivazione, si sofferma
esclusivamente sul primo profilo attinto da quello del Delli Paoli, sottolineando come contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata – la Corte d’Assise di
Campobasso abbia per l’appunto accertato l’insussistenza dell’inserimento del
condannato nella Nuova Famiglia e cioè l’insussistenza di un fatto.

3. Con memoria pervenuta il 26 gennaio 2015 la difesa, riprendendo le osservazioni
contenute nelle conclusioni scritte del P.G., lamenta la violazione dell’art. 634 c.p.p.
per aver la Corte territoriale trasceso i limiti della valutazione di manifesta
infondatezza propri della verifica di ammissibilità della richiesta di riesame utilizzando
regole di giudizio appartenenti alla fase del merito. Non di meno l’ordinanza impugnata
non avrebbe preso in considerazione la denunciata violazione dell’art. 6 CEDU da parte
della Corte d’Assise d’appello di Roma per la rivalutazione solo “cartolare” delle prove
dichiarative.

4. Con motivi nuovi pervenuti il 10 febbraio 2015 il Delli Paoli eccepisce ulteriore
contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata e quella con cui venne condannato per
la ricettazione della pistola utilizzata per l’omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili sotto diversi profili.

dell’istanza di revisione e quella della Corte d’Assise di Campobasso, atteso che

2. Innanzi tutto deve rilevarsi come, ancorchè non rilevato dalla Corte territoriale,
fosse originariamente inammissibile l’istanza di revisione ai sensi dell’art. 641 c.p.p. in
quanto mera riproposizione di quella decisa dalla stessa Corte d’appello di Perugia con
ordinanza del 21 febbraio 2013 e, successivamente, a seguito del ricorso del Massaro,
con la sentenza di questa Sezione n. 39827 del 17 aprile 2014 (dep. 25 settembre
2014). Anche in quell’occasione infatti era stato eccepito il contrasto di giudicati con le

3. Non di meno manifestamente infondata è la principale censura svolta in entrambi i
ricorsi. In proposito deve infatti ricordarsi come il contrasto di giudicati rilevante ai fini
della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorra nell’ipotesi in cui lo stesso
verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez.
6, n. 15796 del 3 aprile 2014, Strappa, Rv. 259804). Principio correttamente applicato
nel caso di specie dal giudice territoriale, atteso che le due pronunzie poste a
confronto dal ricorrente si sono limitate a compiere diverse valutazioni della stessa
piattaforma probatoria in merito all’intraneità del Delli Paoli nella consorteria
camorristica nel cui contesto sarebbe maturato il delitto per cui è stato condannato.
4. Quanto infine alle ulteriori doglianze svolte

fnef ricorso personale del condannato,

anche prescindendo dal fatto che alcuni dei profili attinti non erano stati devoluti con
l’istanza di revisione, deve osservarsi come le stesse siano inammissibili, giacchè come questa Corte ha già avuto modo di precisare – la nuova ipotesi di revisione,
introdotta a seguito dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113/2011,
presuppone, come condizione ineliminabile, che sia intervenuta una sentenza definitiva
della Corte Edu sulla, medesima vicenda oggetto del processo alla quale sia necessario
conformarsi (Sez. 6, n. 46067 del 23 settembre 2014, Scandurra, Rv. 261689).
5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma che si ritiene equa di euro duemila in favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4/5/2015

sentenza pronunziate a Campobasso in merito all’omicidio Talamone.

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