Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26472 del 10/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26472 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARO VERO GIANNI N. IL 16/05/1977
avverso l’ordinanza n. 1458/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 10/03/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2014 il Tribunale per il riesame di Torino
confermava due ordinanze del GIP di Cuneo del 10 novembre 2014 e del

di revoca della custodia cautelare in carcere, per il delitto di furto aggravato in
abitazione realizzato in Fossano il 5 dicembre 2013, contestato al capo B, nonché
quella di sostituzione della misura custodiale con quella meno afflittiva degli
arresti domiciliari presso la clinica Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese.
1.1 II ricorrente si trova in stato di custodia cautelare in carcere per due
furti concorsuali in abitazione, il primo realizzato a Racconigi ed il secondo a
Fossano.
1.2 L’ordinanza impugnata afferma il tema della carenza di gravità indiziaria,
rispetto al furto realizzato in Fossano, dedotta perché la collaboratrice
domestica, Osmanllari Aketa, ha riconosciuto l’indagato in sede di individuazione
fotografica, dopo aver fornito una dettagliata descrizione fisica, ‘ma . non in” sede
di ricognizione; l’ordinanza impugnata richiama il principio secondo il quale
qualora sussista discrasia tra l’esito della ricognizione fotografica eseguita
dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel
corso del dibattimento, in presenza delle condizioni indicate nell’art. 500, comma
4, cod. proc. pen., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il
testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro
o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso, è possibile
ritenere prevalente il primo sul secondo (Sez. 4, n. 14855 del 27/02/2003,
Salerno, Rv. 224371). Nel caso di specie il Tribunale giudica “certo” il fatto che la
donna era stata pesantemente minacciato da uno dei malviventi.
1.3 Riguardo invece alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale
confermava la valutazione del giudice di prime cure circa la professionalità e la
commissione di furto in danno di persone anziane, comprovata dalle modalità dei
fatti e dalla esistenza di precedenti specifici, e condivide l’analoga affermazione
del pericolo di inquinamento probatorio, in considerazione del tentativo operato
dal Barovero di prefigurarsi un falso alibi, attraverso la condotta di induzione di
tale Oliva Riccardo a fornirgli un alibi falso per il furto di cui al capo a).
1.4 Quanto infine alla scelta della coercizione ed al rigetto della chiesta
sostituzione della misura, il Tribunale rilevava che la più grave misura si
2

novembre 2014, con le quali era respinta l’istanza proposta da Barovero Gianni

giustificava in considerazione della palese insensibilità del prevenuto alle
precedenti esperienze giudiziarie e restrittive, al breve presofferto ed alle
condizioni di salute, le quali non risultano incompatibili con la detenzione
carceraria.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Attilio
Molinengo, con atto affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera e) cod.

abitazione di cui al capo b). In particolare si evidenzia che la Osmallari, sentita a
sommarie informazioni, ha negato di avere intenzionalmente non riconosciuto
l’indagato nel corso dell’incidente probatorio, poiché in quella occasione era
davvero agitata essendo la prima volta che si trovava in tale situazione. Di
conseguenza la valutazione del Tribunale circa la prevalenza della ricognizione
fotografica risultava del tutto apodittica e contraddittoria, nella parte in cui
ritiene che il mancato riconoscimento dipenda da minacce subite dall’indagato, a
fronte di un elemento così significativo.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera e),
in relazione agli artt. 275, comma 2 e 299 cod. proc. pen., in riferimento alla
sussistenza -delle – ragioni – cil. eccezionale cautela che giustificano la misura
cautelare più afflittiva.
Il ricorrente richiama alcune decisioni della Corte costituzionale e della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in base alle quali l’applicazione di mantenimento
delle misure cautelari personali non può in nessun caso fondarsi esclusivamente
sulla prognosi di colpevolezza oppure mirare a soddisfare le finalità tipiche della
pena, dovendo essere rigidamente improntate ai principi di adeguatezza e di
proporzionalità e rappresentando le stesse solamente un’extrema ratio, rispetto
alla regola della minor compressione possibile della libertà personale dei
consociati che deve seguire il giudice della cautela.
In attuazione di tali principi i giudici del riesame avrebbero dovuto
considerare, anche alla luce del mutato quadro indiziario, l’adeguatezza della
misura degli arresti domiciliari presso la struttura psichiatrica Fatebenefratelli in
San— Maurizio Canavese, del —tutto – -compatibile anche con il peTicolo- di
inquinamento probatorio, considerato che l’ingresso è consentito solo agli
operatori della giustizia ed ai più stretti familiari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
3

proc. pen., in relazione sussistenza della gravità indiziaria per il reato di furto in

1.1 L’ordinanza impugnata dà atto che Olketa Osniallari, in relazione al furto
di cui al capo b) (commesso in Fossano) in un primo momento, in sede di
individuazione fotografica, non ha riconosciuto nessuno, ancorchè piuttosto
agitata; poi ha riconosciuto il Barovero, dopo averne fornito una descrizione
fisica; infine, sentita dal pubblico ministero di Cuneo, ha confermato di essere
stata minacciata al momento del furto e di vivere nel terrore, ma non di avere
intenzionalmente disconosciuto il Barovero per questa causa.

applicazione al principio secondo il quale, in presenza delle condizioni indicate
nell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., e cioè alla sussistenza di elementi
concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero
deponga il falso è possibile per il giudice ritenere prevalente l’esito della
ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria rispetto a quello
della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento (Sez. 4, n. 14855
del 27/02/2003, Salerno, Rv. 224371), principio affermato anche in tema di
misure cautelari personali coercitive, allorchè il giudice

de libertate valuti le

risultanze investigative a confronto con le prove in senso proprio, se già
acquisite ex art. 392 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10680 del 11/0212009, Contino;
Rv. 243074).
Nel caso di specie, infatti, proprio le ultime dichiarazioni rese dalla Osmallari
consentivano di escludere che il mancato riconoscimento fosse il frutto delle
minacce ricevute, in tal modo facendo venir meno quella gravità indiziaria, anche
alla luce dell’iniziale esito negativo del riconoscimento fotografico.
1.3 Va ricordato che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli
elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce
tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non
valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la
futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale

responsabilità, fondando nei frattempo una qualificata probabilità di – colpevol-ezza
(Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). Idoneità che non

sembra, alla luce di quanto affermato dal Tribunale, potersi affermare in
relazione al reato contestato al capo b).
Di conseguenza l’ordinanza impugnata va annullata, limitatamente al reato
di cui al capo b) con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame
2. Il secondo motivo è infondato.
4

1.2 Ciò premesso, i giudici del Tribunale di Torino non hanno dato corretta

2.1 La motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di
esigenze cautelari e in punto di adeguatezza della misura si rivela incensurabile,
avuto riguardo alle caratteristiche dell’altro furto, operato in danno di persone
anziane, con l’inganno e con modalità che denotano una professionalità nel
delitto, confermata anche dal precedente penale per furto in abitazione e tentata
truffa in concorso. Questo ultimo elemento è stato correttamente reputato
sintomatico di specifica progettualità e professionalità nel crimine – e valutato

falsa deposizione dell’Oliva di cui si è già detto – tale da connotare
negativamente la personalità dell’imputato, gravato di ulteriori precedenti per
omicidio colposo, violenza privata continuata e occultamento di atti veri. Tale
valutazione è stata operata dal Tribunale non rispetto alle condizioni iniziali di
applicazione della misura, ma rispetto a quelle attuali; inoltre l’insussistenza
della gravità indiziaria per il capo b) non comporta alcuna contraddizione o
illogicità di quanto fin qui osservato, poiché opera su un piano diverso.
2.2 Anche rispetto alla possibilità di custodia presso la struttura psichiatrica
Fatebenefratellí la motivazione è certamente adeguata, laddove da una parte
esclude alla luce anche della documentazione medica difensiva l’incompatibilità
delle condizioni di – ‘salute- ‘con la detenzione carceraria e dall’altra esclude la
sussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 275, comma 2-bis, cod.
proc. pen..
3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata, limitatamente al reato
di cui al capo b), con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame; il ricorso va
invece rigettato nel resto. Va disposta l’esecuzione da parte della cancelleria
degli adempimenti

di

cui all’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni

di

attuazione del codice di procedura penale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con
rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Manda

alla cancellerie pe-r -glir-atempimerrti-di -cui -all’articolo 94, corrrma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

unitamente al il tentativo di procurarsi un falso alibi, mediante l’induzione alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA