Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26470 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26470 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATEIUC CONSTANTIN N. IL 28/04/1984
avverso l’ordinanza n. 460/2014 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 18/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/03/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; in subordine per il rigetto;
il difensore dell’imputato, avv. Gabriele Ferabecoli, in sostituzione dell’avv.
Giuseppe Daquì, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Mateiuc Constantin, per il delitto di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di furti di rame in abitazioni private e per alcuni reati
fine. Il giudice della cautela aveva ritenuto insufficienti le dichiarazioni
accusatorie del coindagato Buciu Alexandru, perché in parte oggettivamente
inattendibili (con riferimento alla vicenda riguardante la sua evasione procurata
proprio da altri connazionali, tra i quali l’odierno ricorrente) e comunque
sprovviste di idonei riscontri esterni.
2. A seguito di impugnazione del pubblico ministero, il Tribunale del riesame
di Caltanissetta applicava al prevenuto la misura della custodia cautelare in
carcere, in relazione

accuse di associazione per delinquere, furto

in

abitazione, violazione aggravata di domicilio e induzione a non rendere
dichiarazioni all’autorità giudiziaria, sulla base di una serie di elementi ritenuti
idonei a riscontrare la chiamata in correità del Buciu:
a) gli esiti della perquisizione la notte tra il 7 e 1’8 dicembre 2013, allorché
furono rinvenute a bordo dell’autovettura guidata dai Buciu i documenti
d’identità del Mateiuc e di altro indagato, diversi capi di vestiario – alcuni bagnati
ed altri asciutti – ed un paio di guanti di lattice del tipo di quelli usati per
commettere un precedente furto;
b) le denunce di furto di rame riguardanti fatti commessi nello stesso
contesto spazio-temporale in cui il Buciu fu sottoposto a fermo, la notte tra il 7 e
1’8 dicembre 2013;
c)

il rinvenimento dell’autovettura indicata dal Buciu ed utilizzata dai

complici in occasione di uno dei furti organizzati per la notte tra il 7 e r8
dicembre 2013;
d) il contenuto della relazione di servizio redatta dal maresciallo Patera in
data 11 dicembre 2013, che conferma alcune circostanze denunciate dal Buciu;
e) le dichiarazioni della convivente, Stribei Floriana, circa le minacce rivolte
a lei direttamente ed al convivente indirettamente dal Mateiuc, confermate da
una lettera nella quale il Buciu la invitava ad andare a parlare con il maresciallo
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1. Con ordinanza del 14 ottobre 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Enna

di Sperlinga; la donna ha altresì dichiarato di essere ben consapevole che il
Buciu era entrato a far parte di un gruppo dedito abitualmente alla commissione
di furti di rame che faceva capo al Mateiuc;
f) i procedimenti penali a carico di Mateiuc Constantin per numerosi episodi
di furto di cavi di rame o di altro e per altri gravi reati, commessi sempre insieme
a connazionali, tra i quali figurano gli altri componenti dell’associazione; si
osserva in proposito che i precedenti dimostrano gli assidui rapporti tra gli

commissione di delitti contro il patrimonio.
3. Propone ricorso il difensore dell’imputato, avv. Giuseppe Daqui,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192,
273 e ss. cod. proc. pen..
3.1 Il ricorrente lamenta che il Tribunale per il riesame non ha proceduto
alla triplice verifica della chiamata in correità del Buciu, secondo i parametri
indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra le tante, la notissima
Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. C345989): in primo luogo non
ha apprezzato la credibilità del dichiarante, in relazione, tra l’altro, alla sua
personalità, alle sue condizioni socio – economiche, al suo passato e ai suoi
rapporti con l’accusato, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla
confessione e all’accusa dei coautori e complici. In secondo luogo, il Tribunale
avrebbe dovuto valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rese, verificandone
l’intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri,
quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione
dei fatti, coerenza e costanza. Infine, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare
l’esistenza di riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di attendibilità.
3.2 Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si esclude che possano costituire
riscontri alla chiamata di correo le dichiarazioni rese dalla convivente, che si è
limitata a riferire di presunte minacce ricevute dal Mateiuc ed a parlare in
maniera del tutto generica di una “banda”. Anche rispetto alle circostanze in cui
è maturata l’evasione, si evidenzia una contraddizione motivazionale,
rappresentata dall’affermazione secondo cui il Buciu sarebbe stato prelevato di
casa dal Mateiuc per -“fargliela pagare”, in evidente contrasto con la
considerazione per la quale egli non sembrava nuovo ad episodi di evasione.
3.3 Priva di riscontri è giudicata anche l’affermazione riguardante l’esistenza
del reato associativo, la ripartizione dei compiti, il ruolo di promotore del
ricorrente, come anche quella secondo cui egli si sarebbe avvalso della facoltà di
non rispondere perché preoccupato della reazione del Mateiuc, anche in
considerazione della presenza del difensore di questi al suo interrogatorio; infatti
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indagati e la spiccata propensione a delinquere mostrata dagli stessi nella

secondo la stessa ordinanza la circostanza “non sembra aver avuto ulteriori
sviluppi”.
3.4 In punto di esigenze cautelari, infine, si evidenzia la disparità di
trattamento rispetto agli altri indagati, ai quali è stata applicata la misura meno
affettiva degli arresti domiciliarl, poiché solo nei confronti del Mateiuc si è
ritenuto sussistere il pericolo di inquinamento della prova, rappresentato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
1.1 Con riferimento alle doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità
delle dichiarazioni del chiamante in correità, va ricordato che il giudice, ancora
prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità
soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma
tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente
separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità
oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando
l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logicotemporale (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348).
Il Tribunale ha adempiuto al proprio onere motivazionale, esaminando
specificamente la genesi delle dichiarazioni accusatorie del Buciu,
evidenziandone la spontaneità dopo una iniziale reticenza (pagina e pagina 7
dell’ordinanza), chiarendo le ragioni delle successive reticenze in sede di
convalida del fermo e dell’interrogatorio in data 17 giugno 2014 presso il carcere
di Castelvetrano (rappresentate dalle minacce ricevute proprio dal Mateiuc; cfr.
pagina 3 dell’ordinanza, confermate anche dalla convivente Floriana Stribei e dai
Carabinieri di Sperlinga, nelle relazioni di servizio del 29 maggio 2014 e del 9
dicembre 2013) ed infine la spontanea presentazione davanti al PM di Enna una
volta tornato in libertà.
Successivamente sono stati indicati i numerosi riscontri esterni rinvenuti in
punto di -fatto, -certamente idonei a corroborare (se non a dimostrare
autonomamente) la gravità indiziaria in ordine a reati contestati e che in questa
sede di legittimità non possono essere nuovamente apprezzati.
1.2 Va infatti ricordato che a questa Corte non possono essere sottoposti
giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606
cod. proc. pen., lettera e). La modifica normativa di cui alla L. 20 febbraio 2006,
n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di
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dall’induzione di Buciu Alexandru a non rendere dichiarazioni accusatorie.

cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una
valutazione di merito.
1.3 Con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal
giudice del riesame in materia di libertà personale, l’ordinamento non conferisce
aila Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun
potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi

adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare,
nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,
perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che
il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 – dep.
04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760).
1.4 Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare,
da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo
che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza
dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del

■atto- e gThappre-zzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la
rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la
motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
1.5 In concreto le dichiarazioni della convivente del Buciu costituiscono
sicuramente un valido riscontro in ordine alla sussistenza del delitto associativo,
che peraltro viene confermato anche dalla serie di furti commessi; ulteriori
riscontri sono stati identificati nel rinvenimento dell’autovettura indicata dal
dichiarante, con i sedili ribaitati, nei -ricorrenti rapporti tra gli associati in epoca
antecedente alla commissione dei furti, nella disponibilità -giustificata solo dal
reddito proveniente da attività illecite – di diverse autovetture da parte del
Mateiuc, di telefonini e schede intestate a diversi soggetti.
Le ulteriori doglianze in ordine alle contraddizioni motivazionali trovano tutte
adeguata risposta nell’ordinanza impugnata.
2. Quanto alle esigenze cautelari, la più grave misura inframuraria applicata
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compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute

a Mateiuc Constantin trova adeguata giustificazione nel ruolo di capo del gruppo,
accompagnato dalla materiale attività di intimidazione del Buciu, svolta
nell’interesse anche dei complici. Tale valutazione, in quanto non
manifestamente illogica né contraddittoria, per quanto già chiarito al § 1.3, non
è sindacabile in questa sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali; va disposta l’esecuzione da

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015
Il consigli re estensore

Il presidente

parte della cancelleria degli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter, delle

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