Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2647 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2647 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti

avverso l’ordinanza del 31/01/2013 del Tribunale di Chieti
emessa nei confronti di:

Cimaglia Loredana, nata il 10/02/1964

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio

Udito l’avv. Sabatino Besca, sostituto processuale dell’avv. Vincenzo Colalillo,
difensore di fiducia di Loredana Cimaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso del
PM.

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Chieti, (50 ordingzàì con ordinanza emessa il 31/01/2013
– provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Loredana
Cimaglia avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GO del Tribunale
di Vasto, in data 19/12/2012, avente per oggetto l’immobile, identificato come in
atti e ubicato in territorio del Comune di Vasto, facente parte di un complesso
immobiliare costituente lottizzazione abusiva, ex art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
accoglieva il gravame e per l’effetto annullava il sequestro preventivo

limitatamente alla parte in cui era attinente all’immobile di esclusiva proprietà
d e &ed ettct

gioN244tAm GiVvtatettk –

2.11 PM presso il Tribunale di Chieti proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il PM, mediante articolate argomentazioni, esponeva che
nella fattispecie non ricorreva in concreto l’ipotesi di acquirente in buona fede da
parte di Loredana Cimaglia in relazione al manufatto de quo. Risultava, infatti, in
modo evidente, anche in sede di redazione del rogito notarile di acquisto
dell’immobile, che trattavasi di manufatto realizzato mediante una lottizzazione
abusiva.
Tanto dedotto, il PM chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1. La società “Molino & Molino srl” presentava al Comune di Vasto un piano
particolareggiato per la realizzazione di strutture turistico/ricettive; il Comune
esprimeva parere favorevole.
La Provincia di Chieti, invece, investita della tematica in esame, esprimeva
un parere parzialmente contrario, precisando che l’area oggetto dell’intervento
poteva avere esclusivamente una destinazione turistico/ricettiva, dovendosi
escludere quella residenziale. L’indicazione della Provincia veniva recepita dal
Comune di Vasto, che, con delibera consiliare n. 33 del 23/04/2007, approvava il
piano particolareggiato specificando la destinazione turistico/alberghiera
dell’intervento. Detta indicazione del Comune di Vasto veniva recepita nella
convenzione nella quale era esplicitamente specificato che nel lotto “C” (ossia il
lotto che rileva nella fattispecie de qua) doveva essere realizzato il complesso
“Case per Vacanze – Molino Village” con destinazione turistico/ricettiva.

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Successivamente veniva rilasciato il permesso di costruire n. 273/2007, nel
quale si precisava che l’oggetto dell’edificazione riguardava un villaggio turistico.
Le indagini investigative svolte dal PM tramite PG avevano consentito di
accertare la sostanziale eliminazione di tutte quelle caratteristiche
turistico/alberghiere tipiche della destinazione del bene “villaggio turistico”
mediante la realizzazione di tipologie di immobili destinati esclusivamente ad
abitazione di tipo residenziale. All’esito delle predette indagini, il PM riteneva
sussistente, in riferimento agli immobili realizzati dalla Società “Molino & Molino”

44 lett. c) d.P.R. 380/2001, con conseguente richiesta di sequestro preventivo
(nei termini come indicati in atti); richiesta che veniva accolta dal Gip del
Tribunale di Vasto con decreto emesso il 19/12/2012.
1.2.11 Tribunale del riesame di Chieti – provvedendo sulla richiesta, ex art.
324 cod. proc. pen., presentata da Loredana Cimaglia in ordine all’immobile di
sua proprietà oggetto del citato decreto del Gip in data 19/12/2012 – con
ordinanza del 31/01/2013 accoglieva il gravame annullando il sequestro
preventivo attinente all’immobile di proprietà di Loredana Cimaglia. Il Tribunale,
nella motivazione dell’ordinanza de qua, da un lato riteneva sussistere il reato di
lottizzazione abusiva (vedi pag. 2); dall’altro affermava che nei confronti di
Loredana Cimaglia ricorreva l’ipotesi del terzo acquirente in buona fede.
All’uopo il Tribunale precisava:
a)che l’art. 12, comma 17, Legge Regionale n. 16/2003 consentiva che le
unità abitative fisse delle strutture ricettive di cui all’art. 1 (tra cui i villaggi
turistici) potessero essere oggetto di cessione a singoli o ad associati, purchè
fosse conservata la gestione unitaria delle strutture mobili, delle strutture
commerciali e delle strutture destinate ai servizi;
b)che il notaio che aveva stipulato il rogito di compravendita, aveva
garantito nei confronti di Loredana Cimaglia (acquirente dalla società Molino) la
conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici, indicando esplicitamente le
obbligazioni derivante dall’inserimento del bene in una più ampia struttura di tipo
turistico (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 – 5).

2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame si rileva
che la decisione del Tribunale di Chieti è illegittima per le seguenti ragioni
principali:
2.1. La trasformazione di un complesso immobiliare turistico/alberghiero
mediante la conversione di fatto dello stesso in una pluralità di unità immobiliari
autonome vendute con destinazione residenziale (come prima o seconda casa)
ad acquirenti privati in zona ove la pianificazione comunale non consentiva
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su lotto “C”, il fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva, ex art.

insediamenti residenziali (come nella fattispecie de qua) realizza in concreto il
reato di lottizzazione abusiva, ex art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001.
2.2. Sussiste il reato di lottizzazione abusiva mediante la modifica di
destinazione d’uso di un complesso turistico/alberghiero realizzato attraverso la
vendita di singole unità immobiliari a privati, allorchè non è prevista una
organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla
concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le
regole del contratto di albergo. In tale ipotesi, invero, le singole unità perdono la

2.3. Il terzo acquirente non può considerarsi, solo per tale sua qualità,
“terzo” estraneo al reato di lottizzazione abusiva, dovendo, invece, lo stesso
dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri
di informazione e conoscenza senza tuttavia rendersi conto, in buona fede, di
partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione.
2.4. Non può ritenersi, nell’illecito lottizzatorio, automaticamente sussistente
la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che lo stesso si sia rivolto ad un
notaio quale pubblico ufficiale rogante. L’intervento del notaio, invero, non
garantisce una sorta di “pulitura giuridica” della originaria illegalità abusiva,
permettendo che essa resti definitivamente radicata sul territorio. Parimenti il
solo intervento del notaio rogante non può consentire all’acquirente di godere di
un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di
provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire, comunque, il suo
illecito fine di lucro. La sola presenza del notaio rogante, pertanto, non elimina i
doveri di informazione e conoscenza facenti capo al terzo acquirente, che dovrà
agire comunque con la necessaria diligenza [vedi sui punti sopra trattati: sez. III
sent. n. 39465/2012; sez. III sent. n. 24096 del 13/06/2008; sez. III sent. n.
42741 del 17/11/2008; sez. III sent. n. 15981 del 28/02/2013, sez. III sent. n.
44311 del 15/11/2013, che ha trattato esaustivamente la materia in esame in
relazione ad altro ricorso vertente sul medesimo sequestro preventivo disposto
dal Gip del Tribunale di Vasto in data 19/12/2012].

3.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Chieti in data
31/01/2013, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.
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loro originaria destinazione d’uso alberghiero per assumere quella residenziale.

Così deciso il 13 Dicembre 2013.

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