Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2647 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2647 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE CESARIS ANGELO N. IL 23/11/1962
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SENIGALLIA, del
21/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERTNA CAPRIOGLIO,
nto eso
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 01;

Data Udienza: 11/12/2012

ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 21.3.2012, il Tribunale di Ancona, sez.
distaccata di Senigallia, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di
applicazione in sede esecutiva del regime del reato continuato , avanzata da DE
CESARIS Angelo, in relazione alle condanne riportate con sentenze Tribunale di
Senigallia 19.6.2003 e Corte d’appello di Ancona 11.5.2005, sul presupposto che

modalità di esecuzione dei singoli reati erano eterogenee , con il che si doveva
escludere una progettazione unitaria; che anche il dato prospettato della
tossicodipendenza non poteva essere ritenuto come collante, non ricorrendo prova
che i reati ( l’uno per ricettazione e gli altri per rapina e ricettazione) fossero stati
commessi fin ab origine , per procurarsi il denaro necessario per l’acquisto dello
stupefacente. Così pure riteneva non riferibile ad alcuna progettazione unitaria la
condotta di evasione commessa il 27.7.2001, laddove riteneva invece riuniti tra loro
gli episodi di evasione commessi nelle date del 24, 26 e 29 gennaio 2002.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per
dedurre mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: viene
contestato che il quarto reato di evasione non sia stato ritenuto collegabile agli altri
tre ritenuti tra loro riuniti, che non siano stati valutati gli altri parametri, diversi da
quello temporale, che avrebbero confermato la preordinazione unitaria di fondo;
vien fatto di rilevare che come fattore unitario tra i fatti giudicati con sentenze
19.6.2003 e 11.5.2005 doveva essere considerato lo stato di tossicodipendenza .

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento del Tribunale di Ancona è conforme alle linee guida offerte

da questa Corte, secondo cui il giudice deve accertare se sussista o meno la
preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni , con la precisazione che le
diverse azioni od omissioni debbono rivelarsi ricomprese in un’unica previsione sin dal
primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la
prima azione, già devono essere state deliberate, quanto meno a grandi linee, tutte
le altre. Proprio in questa prospettiva il tribunale a quo dopo aver valutato il
contenuto delle sentenze soprarichiamate, ha evidenziato la distanza temporale tra i
fatti di circa un anno e la particolarità dei reati giudicati con le due sentenze

2

ricorreva un lasso temporale notevole tra le singole azioni ( 1998/1999), che le

sundicate, giungendo correttamente ad escludere una visione unitaria, attesa la
dilatazione nel tempo delle condotte delittuose (seppure omogenee), dilatazione che
segna la natura occasionale delle stesse, sotto spinte impulsive. Tale prospettazione
aderente ai dati di fatto, non consente la valutazione unitaria neppure considerando
il fattore tossicodipendenza , proprio in ragione del carattere del tutto estemporaneo
delle violazioni, non riconducibili ad alcuna programmazione.
Quanto alla doglianza sulla mancata riconducibilità del reato di evasione

evasione – commessi il 24, 26 e 29 gennaio 2002 , la motivazione del Tribuanle non
si espone a critiche , attesa la natura del tutto occasionale del reato non riconducibile
ad alcun progetto di lungo respiro , con proiezione addirittura fino al gennaio 2002.
Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; a tale
declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente , consegue la sua condanna al
pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si
determina in euro mille a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto
dell’art. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 186/2000.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 11 Dicembre 2012.

commesso nel luglio 2001 al reato continuato ritenuto per i fatti -sempre di

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