Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26468 del 17/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26468 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA MARIA CONCETTA N. IL 17/02/1974
PARAVIA SALVATORE N. IL 17/02/1967
avverso la sentenza n. 9496/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 19/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/02/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eduardo Scardaccione,

conclude

chiedendo la correzione della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza emessa all’udienza del 19 novembre 2014 la Quinta Sezione Penale della

Corte di Cassazione, investita del procedimento numero 53738-14, ha annullato, senza rinvio,
la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha rigettato, altresì, il ricorso

parte civile, che ha liquidato in euro 1.600 oltre accessori come per legge.
2.

Il procedimento, su segnarg2iorie del Presidente del collegio, è Stato rifissato all’udienza

odierna per emendare l’errore materiale relativo alla regolamentazione delle spese di parte civile, liquidate in misura superiore a quella indicata nella nota datata 18 novembre 2014 e
depositata in udienza dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto alla scelta dello strumento processuale di cui all’art. 130 c.p.p., occorre ricordare
che la procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali è
consentita allorché l’errore materiale incida su elementi della pronuncia estranei al “thema
decidendum”, che siano conseguenti alla stessa per dettato legislativo e non implichino
alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene certo la statuizione
in ordine alle spese processuali, dal momento che la predetta delibazione non è affidata alla
discrezionalità del giudice, ma discende da specifica norma di legge (art. 616 cod. proc.
pen.) a seguito della pronuncia di rigetto—o—di inammissibilità del ricorso-per -cassazione
(dr: Sez.- 1T ri ,.- 3279 del 26/05/1995, Ciprie ; Rv. 201923).
2. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi di errore materiale consistente nell’avere disposto la
liquidazione, a titolo di spese, di somme in misura superiore a quella richiesta dalla parte
civile, sulla base di una errata percezione dell’importo oggetto della istanza.
3. Per quanto esposto, deve essere disposta la correzione dell’errore materiale segnalato, con
la riduzione dell’importo relativo alle spese di parte civile, che vanno determinate nella
somma di euro 1.075, in luogo di euro 1.600.
p.q.m.
Dispone correggersi la sentenza della Corte di Cassazione, in data 19 novembre 2014, emessa
nei confronti di La Rosa Maria e Paravia Salvatore, nonché il relativo dispositivo e l’annotazione
di questa nel ruolo di udienza, nel senso che si deve sostituire alla somma di euro 1600, quella
di euro 1.075.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.

agli effetti civili, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla

Così deciso il 17/02/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA