Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26463 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26463 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 83/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
17/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. j tufbi)`Q.)
à 1,A o

Uditi difensor Avv.;

)

Data Udienza: 07/01/2015

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 19.9.2014, il tribunale del riesame di Cagliari ha confermato il decreto di convalida
16.7.2014 del sequestro probatorio di documenti (tra cui cartelle cliniche) , in possesso di
ANTONOV Roman, in relazione a1-reato di cui agli artt. 482 e 476 e:p.
-•
L’Antonov ha presentato ricorso,integrato con atto 20.10.2014,trasmesso dall’istituto penitenziario
di Parrna ,per i seguentimotivi:_
1. violazione dell’art. 156 c.p.p., per genericità dell’avviso dell’udienza camerale che non gli
ha consentito di presentare ricorso in merito;
2. violazione del termine ex artt. 324 co. 7 e 309 co. 9 c.p.p : la decisione della richiesta di
riesame del decreto di_ convalida,presentata il 23.7.2014, è avvenuta oltre il termine di dieci
giorni ,nonostante la sua rinuncia alla sospensione del termine nel corso del periodo feriale
3. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per illegittima diversità tra il dispositivo
,depositato il 19.9.2014, in cui sono richiamati gli articoli 309,322, 324,355 e 592 c.p.p. , e il
dispositivo contenuto nell’ordinanza ,depositata il 24.9.2014, in cui manca il richiamo
all’art. 322 c.p.p.;
4. vizio di motivazione :il decreto di convalida del sequestro riguarda atti del tutto estranei
alle indagini e atti in fotocopia e quindi inidonei ad assumere rilevanza penale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla doglianza relativa alla notifica al ricorrente in stato di detenzione, non risulta alcuna
carenza sia nel contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, sia in relazione alla
tempestività della notifica; d’altro canto non sono indicate dal ricorrente quali possano essere la
diverse modalità che gli avrebbero consentito un più efficace esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla tempestività della decisione del tribunale del riesame, sono risultati i seguenti dati :
a. gli atti relativi alla richiesta di riesame,depositata il 23.7.2014, sono pervenuti al tribunale il
successivo giorno 25;
b. da questa data è iniziato il decorso del termine di dieci giorni per la decisione del tribunale(cfr
sez 2,n.38091 del 05/06/2013,Rv. 257064, secondo cui in tema di misure cautelari reali, il termine
di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324,
comrna settimo, e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisioneda parte-del tribunale —
del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali);
c. tale termine, tenuto conto della sospensione nel periodo feriale, non era sicuramente trascorso il
19.9.2014, data della decisione, corrispondente a quella del deposito del dispositivo ;
d. ai fini della verifica del rispetto del suindicato termine , non ha rilievo la successiva data del
deposito della motivazione, avvenuto il successivo 24 settembre ; né può avere rilievo la rinuncia,
da parte dell’interessato, alla sospensione del termine.
Quanto alla doglianza sulla diversità riscontrata tra i dispositivi , la mancata indicazione dell’art.
322 c.p.p. , nell’ordinanza depositata il 24 settembre costituisce una mera omissione materiale che
non incide sulla completezza e sulla legittimità del provvedimento.
Infine ,le critiche sulla quantità e sulla rilevanza giuridica dei documenti in sequestro sono del tutto
generiche e quindi inidonee a scalfire le razionali argomentazioni dell’ordinanza in merito alla rilevanza per le indagini in corso delle certificazioni mediche dal contenuto palesemente alterato,
nonché delle predisposte istruzioni per la falsificazione di altri documenti dello stesso tipo.
L’infondatezza dei motivi del ricorso ne comportano il rigetto con condanna dell’Antonov al
pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 7.1. 2015

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