Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26462 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26462 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALLARDO CRISTINA N. IL 28/01/1953
nei confronti di:
BENEDUCI LEO N. IL 09/09/1957
PICARIELLO IVANA N. IL 01/07/1964
avverso la sentenza n. 501162/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di AVELLINO, del 05/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U ,uuk2 .0fr

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GAA,Lej..

Uditi difensor Avv.;

de CP 6€(29A’

Data Udienza: 07/01/2015

In data 19.12.2014, è stata depositata memoria difensiva nell’interesse del Beneduci Leo, segretario • nazionale della OSAPP, organizzazione sindacale della polizia penitenziaria, in cui_ si rileva_
l’inammissibilità del ricorso e si sostiene la verità dei fatti narrati e la legittimità delle critiche
espresse nei confronti della Mallardo. Inoltre, si rileva che il Gup non si è spinto a ritenere che la
Mallardo avesse sprecato denaro pubblico per rendere lussuosi i propri uffici.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare va ribadito che scopo dell’udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti
inutili e non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, per cui il giudice deve
pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione favorevole alla
– posizione dell’imputato, tale da apparire, in base a una ragionevole prognosi, non superabile in
dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una diversa valutazione di quelli già
acquisiti.
Ne consegue che il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza non può avere ad oggetto gli
elementi acquisiti dal p.m. ma solo la giustificazione adottata dal Gup nel valutarli e quindi la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato.
Va anche rilevato che il giudice di legittimità , a fronte della prevista motivazione sommaria
dell’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa ,non ha la congenita possibilità di
verificare il puntuale rispetto dei criteri valutativi di cui all’art. 192 cpp, altrimenti si verrebbe ad

_

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5.2.2014 ,i1 Gup del tribunale di Avellino ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti del sindacalista Beneduci Leo e del direttore responsabile del quotidiano “IL
CORRIERE”, Picariello–4~ in ordine al reato, ‘rispettivamente di diffamazione ‘e di omissione del dovuto controllo sul contenuto di un articolo dal titolo “La denuncia OSAPP Carcere
fatiscente”, pubblicato i131.1.2010 ,ritenuto lesivo della reputazione di Mallardo Cristina,_ direttore
dell’istituto penitenziario di Bellizzi . Nell’articolo era riportato il seguente brano dell’intervista del
Beneduci : La grave fatiscenza della struttura appare in netto contrasto con il lussuosi uffici della
Direzione.. .E’ infatti del tutto naturale stanti responsabilità di direzione esercitate per vent’anni di
prima persona, considerare un carcere come sefo.sse casa propria”.
Nell’interesse della persona offesa è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 425 c.p.p., 51 c.p. ; vizio di motivazione : l’articolo
del giornale e la nota sindacale ivi riportata, mettendo in evidenza, da un lato; la grave situazione
di abbandono in cui versava la struttura carceraria; dall’altro le condizioni di sfarzo e magnificenza
degli uffici della direzione , implicitamente accusavano la Mallardo di aver destinato i fondi
pubblici a propria disposizione per ‘rendere lussuosi i propri uffici invece di risolvere i’problemi di
fatiscenza dell’intera struttura carceraria..
Questa critica si fonda su fatti ritenuti non veri dalla persona offesa e comunque la -loro veridicità o
falsità costituiscono oggetto della necessaria istruttoria dibattimentale.
L’illogicità della sentenza risulta dall’osservazione del Gup, secondo cui il giornale si è limitato a
riportare il contenuto del comunicato stampa del sindacato e dell’intervista del Beneduci; invece,
mentre nella nota sindacale si parla di uffici “ospitali”,nell’ articolo di parla di uffici “lussuosi” ,
facendo così intendere al lettore l’impegno della persona offesa ad indirizzare i fondi
dell’amministrazione a rendere lussuoso il proprio ufficio , trascurando lo stato di degrado degli
altri locali.
Inoltre vi è un’assoluta mancanza di motivazione sulla offensiva accusa che la Mallardo consideri
il carcere come se fosse casa propria.

investirlo di un irrituale compito di merito, anticipatorio della valutazione della prova, propria del
primo grado di giudizio.
Fatte queste premesse , va verificato se ,nella concreta fattispecie, il Gup abbia osservato i principi
qui esaminati.
L’esito di questa verifica è positivo, in quanto il Gup ha rilevato,in piena conformità con quanto
emerso dagli -atti -acquisiti,- che
– è vera la notizia della visita , nel carcere di Bellizzi del Beneduci , segretario
_nazionale_ della OSAPP,_ organizzazione sindacale della polizia penitenziaria_;_
__nell’articolo era riportata la sua critica , che è stata razionalmente considerata
legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, realizzato tramite i
mass media , nella dimensione lecita della cronaca e ,ancor prima, della critica
sindacale;
è’ da riconoscere l’interesse pubblico per la conoscenza dei fatti narrati e valutati,
posto che le condizioni delle strutture carcerarie in Italia hanno portato la Corte di
Strasburgo a pronunciare sentenze di condanna nei confronti dello Stato
italiano(sent. 6.7.2009, Sulejmanovic v. Italia; 8.1.2013, Torreggiani v. Italia) . Le
affermazioni critiche erano inoltre dirette sull’operato istituzionale della Mallardo e
non erano sconfinate in attacco personale e nella contumelia;
.oltre ai requisiti della verità e della pertinenza sostanziale dei fatti e delle
valutazioni , il Gup ha rilevato, ,-il•rispetto del connotato formale della correttezza e
della continenza linguistica del testo pubblicato;
L’approfondita analisi delle risultanze delle indagini e l’esaustiva e logica esposizione dei motivi
che hanno indotto il Gup a ritenere l’insussistenza dei fatti per carenza di tipicità e a formulare la
conseguente prognosi negativa-in riferimento alla posizione dell’accusa – sullo svolgimento e
sull’esito del dibattimento- impediscono di dare rilievo alle censure formulate dalla parte civile, a
sostegno della tesi accusatoria. Tale censure si fondano principalmente su una polemica
interpretazione delle parole del sindacalista: secondo la ricorrente, Beneduci ha implicitamente
espresso l’accusa che la direttrice del carcere ha impiegato le risorse finanziarie per dare veste
lussuosa al proprio ufficio, sottraendole alla cura delle fondamentali esigenze dei detenuti. Al di là
dell’assurdità e della inoffensività di questa eventuale tesi (con una diversa destinazione del
-denaro usato per .%strare” un-ufficio non si-risolverebbe la situazione di-un-qualsiasi -carcere italiano),si tratta _di una valutazione fattuale .del tutto personale, che , essendo stata implicitamente
ma chiaramente esclusa dal giudice di merito ,non può integrare una censura rilevante in sede di
giudizio di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

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