Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26460 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26460 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JESETI ADEM N. IL 20/12/1970
TAHIRI ALEKSANDRO N. IL 28/05/1971
avverso la sentenza n. 2044/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
c> i L

o

Pwr•

6n..(ne_k ,

RITENUTO IN FATTO

1. Jeseti Adem e Tahiri Aleksandro propongono ricorso per cassazione
contro la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna alla pena di anni 7 e mesi 5 di

reati di cui agli articoli 416 e 624 bis cod. pen..
2. Jeseti Adenn lamenta violazione di legge, illogicità e contraddittorietà
della motivazione. Motivazione apparente.
3. Tahiri Aleksandro lamenta erronea applicazione della legge penale,
con riferimento alla non esaustiva valutazione delle circostanze e dei
contesti episodici per i quali è stato ritenuto integrarsi l’ipotesi di reato di
cui all’articolo 416 del codice penale, nonché difetto nella motivazione
della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili; il ricorso di Jeseti Adem
lamenta una violazione di legge senza indicare quale sarebbe la norma
violata e censura la motivazione in modo assolutamente generico.
2. Tahiri Aleksandro con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, ma poi contesta la valutazione dei fatti da parte della
Corte, e, con il secondo motivo, lamenta generici difetti della
motivazione.
3. Or bene, entrambi i ricorsi sono inammissibili a causa della loro
assoluta genericità e, in ogni caso, perché pur denunciando
formalmente anche violazioni di legge, costituiscono, con tutta
evidenza, censure in punto di fatto della sentenza impugnata,
inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed
alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè
ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se
sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua

1

reclusione ed euro 700 di multa emessa dal tribunale di Pescara per i

motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del
27/10/2009, Errico).
4. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso:
cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al

si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/5/2015

versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA