Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2646 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2646 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CESARINI FRANCO N. IL 03/01/1964
avverso l’ordinanza n. 721/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/seytife-le conclusioni del PG Dott. A
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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16.3.2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma
revocava la misura della detenzione domiciliare per ragioni di salute alla quale
Franco Cesarini era stato ammesso con provvedimento del 22.4.2011, ai sensi
dell’art. 47 -ter comma 1 -ter Ord. Pen..
Riteneva, in specie, venute meno le condizioni per la prosecuzione della
misura in corso, tenuto conto del comportamento del detenuto contrario agli

stato patologico.
A ragione rilevava che dall’informativa della polizia, in data 1.2.2012,
emerge che un cittadino straniero si era presentato al commissariato con il volto
insanguinato ed aveva dichiarato di essere stato aggredito dal fratello del
Cesarini e che subito dopo lo stesso Cesarini aveva percosso i suoi familiari; che,
a seguito di tale condotta, il detenuto era stato tratto in arresto per il reato di
evasione cui era seguita la convalida dell’arresto. Evidenziava, altresì, il tribunale
che dagli atti non risultava la circostanza, evidenziata dalla difesa, che lo stesso
giorno il Cesarini si era allontanato dalla propria abitazione per altre ragioni.
Infine, affermava che le attuali condizioni di salute del detenuto sono state
giudicate complessivamente mediocri, quindi, non incompatibili con la detenzione
in carcere.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Cesarini, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Ad avviso del ricorrente, il tribunale è incorso in errore atteso che la
convalida dell’arresto in data 28.1.2012 non si riferisce alla presunta aggressione
in danno del cittadino straniero di cui alla informativa della polizia – per la quale
il Cesarini non è stato tratto in arresto, né risulta alcun procedimento a suo
carico – bensì, all’allontanamento del predetto dall’abitazione, avvenuto alle ore
19 dello stesso giorno, per recarsi ad acquistare un farmaco salvavita come era
stato verificato dai carabinieri.
In secondo luogo, contesta la valutazione operata dal tribunale in ordine alle
attuali condizioni di salute, attesa l’imprevedibile evoluzione delle gravissime
patologie da cui è affetto come da documentazione in atti.
Con memoria in data 10.11.2012 il ricorrente ribadisce le suddette
doglianze, evidenziando che all’esito del procedimento penale è stato assolto dal
reato di evasione perché il fatto non costituisce reato con la sentenza che allega.

2

obblighi imposti che denota persistente pericolosità, pur in considerazione dello

Inoltre, rileva che non risulta instaurato alcun procedimento a carico del
ricorrente né a carico del fratello Bruno in relazione alla denuncia del cittadino
straniero.
Quanto alle condizioni di salute rileva che sono sopravvenute ulteriori
patologie che non consentono neppure la deambulazione autonoma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza impugnata – applicando correttamente i principi di diritto in
materia di revoca della misura alternativa – è sostenuta da argomenti plausibili,
riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati. Il
tribunale, indipendentemente dalla configurabilità del reato di evasione e, quindi,
dalla responsabilità penale del ricorrente in ordine a detto reato, ovvero in
relazione ai fatti denunciati alla polizia dal cittadino straniero, ha valutato la
condotta del Cesarini ritenuta espressione di persistente pericolosità, pur in
considerazione dello stato patologico. Tanto, all’evidenza, rende irrilevante, nella
specie, la circostanza che l’arresto per il reato di evasione si riferisca all’uno o
all’altro episodio, nonché, l’esito del procedimento penale.
Il ricorso, del resto, muove sul punto esclusivamente censure in fatto,
precluse nel giudizio di legittimità.
E’ palesemente aspecifico il motivo di ricorso con il quale si contesta la
valutazione delle condizioni di salute Cesarini.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, 1’11 dicembre 2012.

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

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