Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26459 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26459 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRASCA ROSA N. IL 01/03/1968
avverso la sentenza n. 1203/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa
Uditi dif sor Avv.

l’Avv

Data Udienza: 04/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Frasca Rosa, in qualità di amministratrice della Wheel di Frasca

Rosa e C. Sas, è imputata di bancarotta fraudolenta distrattiva e di
bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture

patrimonio e del movimento degli affari. Il tribunale di Pistoia l’ha
ritenuta responsabile dei reati ascritti e per l’effetto l’ha condannata alla
pena di anni 2 di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie.
2.

La Corte d’appello di Firenze ha ritenuto il difetto di elemento

soggettivo in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale,
confermando invece la condanna per la bancarotta documentale e
riducendo la pena ad anni 1 e mesi 8 di reclusione.
3.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il

difensore dell’imputata per contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione laddove ha escluso l’elemento soggettivo della bancarotta
fraudolenta patrimoniale – sulla considerazione che la Frasca era una
semplice pedina nelle mani del marito – mentre poi ha confermato la
condanna per la bancarotta documentale. Se la Frasca non era
consapevole delle distrazioni compiute dal marito, amministratore di
fatto, come poteva essere consapevole della irregolare tenuta della
contabilità?

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; nessuna contraddittorietà od illogicità
manifesta risulta dal testo della motivazione, che, invero, si presenta
adeguatamente articolata. In particolare, alla penultima pagina della
sentenza si spiega in modo comprensibile e logico il motivo per cui la
Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per il reato documentale.
La Corte, con ragionamento non contraddittorio, ha osservato dapprima
che la consapevolezza da parte della Frasca (che la contabilità era tenuta
in modo irregolare) era provata dal coinvolgimento diretto della stessa
nelle predette irregolarità contabili, posto che alcune somme di
pertinenza della fallita società erano transitate sul suo conto personale,
1

contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del

con conseguente confusione contabile. In secondo luogo, la Corte ha
rimarcato il fatto che il ruolo di amministratrice della Frasca le imponeva
il preciso obbligo giuridico di impedire tali irregolarità, che invece con la
sua condotta aveva agevolato, permettendo il transito delle somme sul
suo conto personale.
2. Non sussistono, pertanto, le lamentate illogicità argomentative. Ne
consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che

procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 4/5/2015

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del

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