Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26455 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26455 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Aleo Cosimo Sergio, nato a Palermo, il 14/5/1958;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
Messina Giorgio, nato a Brucoli, il 16/8/1946;
Santanello Giovanni, nato ad Augusta, 1’1/2/1956;
Santanello Giuseppe, nato ad Augusta, il 24/3/1976;

avverso la sentenza del 13/2/2014 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Tommaso Tamburino, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Giuseppe Garzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 04/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, su impugnazione della parte
civile, ha confermato l’assoluzione di Messina Giorgio, Santanello Giovanni e Santanello

procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli ultimi due imputati per i
concorrenti-reati di cui agli artt. 627 e 640 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre ai soli effetti civili Aleo Sergio a mezzo del proprio
difensore e procuratore speciale articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce vizi della motivazione in merito alla conferma dell’assoluzione
per il reato di falso, rilevando come la Corte territoriale abbia del tutto ignorato le
risultanze della consulenza grafologica versata in atti sul consenso delle parti e dalla
quale risulta come la moglie dell’Aie° (anch’ella originariamente costituitasi parte civile
e nel frattempo deceduta) non abbia sottoscritto le due distinte di denuncia presentate
su supporto informatico relative alla comunicazione alla Camera di Commercio -del
tramutamento della sede legale della Figurella Project s.r.l. Conseguentemente i giudici
dell’appello avrebbero trascurato la prova inequivocabile del fatto che l’attestazione di
autentica da parte del Messina (nella sua qualità di funzionario del comune di Augusta)
delle suddette firme in quanto apposte alla sua presenza è oggettivamente falsa.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge penale,
evidenziando come il reato di cui all’art. 479 c.p. richieda il dolo generico e come risulti
dunque irrilevante il movente che abbia determinato l’autore del fatto (o i suoi
eventuali istigatori e cioè nel caso di specie i Santanello) alla formazione dell’atto falso.
Conseguentemente del tutto eccentriche rispetto al thema probandum sarebbero le
considerazioni effettuate dalla Corte territoriale in merito alla mancata emersione di un
motivo in grado di spiegare il perché sarebbe stato falsificato un atto destinato a dare
pubblicità ad una delibera effettivamente assunta nel corso dell’assemblea della società
anche con la partecipazione della moglie dell’Aie°, giacchè -l’accertamento di tale
motivo (peraltro reperibile nella volontà di liberare l’immobile in cui la Figurella aveva
sede per favorirne l’acquisizione da parte dei Santanello) non è necessario ai fini della
configurabilità del reato.

3. Con memorie depositate il 14 e il 17 aprile 2015 Santanello Giovanni e Santanello
Giuseppe, nonché il loro difensore hanno infine eccepito l’inammissibilità del ricorso,
osservando come i giudici del merito abbiano correttamente ritenuto il difetto della

Giuseppe per il reato di falso ideologico in atto pubblico e la declaratoria di non doversi

prova del dolo del reato e comunque l’innocuità del falso, compiuto in relazione ad un
atto meramente esecutivo di una delibera assembleare. Analogamente con memoria
depositata il 21 aprile 2015 anche il Messina ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

1.•Wricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della sussistenza dei reati di
falso in atto pubblico delineati nel codice penale, non rileva l’intento che muove
l’agente, atteso che le fattispecie in questione sono configurate come reati di pericolo e
sono connotate dal dolo generico e, dunque, la volontarietà e la consapevolezza della
falsa attestazione, mentre non è richiesto l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con
la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza
l’intenzione di nuocere, ma altresì quando la sua commissione sia accompagnata dalla
convinzione – di non – produrre alcun danno (ex multis Sez. 57 Tr. – 1098/98 – del 26
novembre 1997, P.M. in proc. Noce ed altro, Rv. 209682; Sez. 5, n. 29764 del 3 giugno
2010, Zago, Rv. 248264). E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi
sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero,
dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza
dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di
disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi
amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un
accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15 marzo 2005, Scarciglia
ed altro, Rv. 232138).
3. Sotto altro profilo deve invece ricordarsi come ricorra il cosiddetto “falso innocuo”
nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di
falso materiale). siano del_ tutto irrilevanti, ai fini_del significato dell’atto. e_sionesplichina
effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con
riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 2809/14 del 17 ottobre
2013, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 47601 del 26 maggio 2014, Lamberti, Rv.
261812).
4. La sentenza impugnata, pretermettendo le obiettive risultanze processuali in merito
all’oggettiva falsità dell’attestazione compiuta dal Messina in ordine all’apposizione in

CONSIDERATO IN DIRITTO

sua presenza della sottoscrizione da parte della moglie dell’Ateo in calce ai documenti
considerati nell’imputazione, ha ritenuto insussistente il reato contestato sulla base
della ritenuta assenza di un “utile” movente alla sua consumazione e della sostanziale
innocuità del falso.
4.1 Alla luce dei principi illustrati le conclusioni assunte dalla Corte territoriale non
appaiono sostenute da motivazione idonea con riguardo alla posizione del pubblico
ufficiale autore della falsa attestazione, atteso che, come detto, è del tutto irrilevante la

sua presenza, posto che l’atto da lui compiuto era per l’appunto finalizzato
esclusivamente all’autenticazione di tale firma, conferendo fede privilegiata al
documento su cui è stata apposta con riguardo alla sua provenienza, il che esclude
altresì l’innocuità del falso medesimo.
4.2 Ciò non significa ancora che doveva essere inevitabilmente affermata la
responsabilità del Messina, dovendosi per l’appunto procedere all’accertamento dellasua effettiva consapevolezza di attestare il falso. Tema sul quale peraltro la sentenza
non si è esercitata. E pervero nemmeno i giudici del merito erano tenuti a ritenere
effettivamente falsa l’autenticazione effettuata dall’imputato, gravando però sugli stessi
il dovere di confutare l’attendibilità dell’accertamento grafologico che tale falsità ha
i ndie-ato 4 . 3 Con riguardo alla posizione del Messina la sentenza deve dunque essere annullata,
ai soli effetti civili atteso che a ricorrere è stata la sola parte civile, con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado d’appello.

5. A tutt’altre conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione degli altri
imputati, con riguardo alle quali il ricorso si rivela infondato al limite dell’inammissibilità

e edeve conseguentemente essere rigettato. In proposito, infatti, le doglianze det.
ricorrentési rivelano generiche e comunque inidonee ad individuare gli elementi che il
giudice dell’appello avrebbe trascurato e che collegherebbero i Santanello (padre e
figlio) alla consumazione del reato, la cui eventuale sussistenza non è ovviamente
ragione sufficiente per affermare il loro concorso nella sua commissione. Né il contesto
dei rapporti conflittuali tra i soci della Figurella nè la, peraltro asseritamente affermata,
intenzione dei due imputati-di-favorire il-trasferimento della sede-dell-a-soci-età possono
ritenersi indizi gravi in tal senso, tenuto conto che i documenti in calce ai quali sarebbe
stata falsamento apposta la firma della Mallamo sono adempimenti esecutivi di una
decisione regolarmente assunta nell’ambito di una assemblea cui aveva partecipato la
medesima e sulla cui regolarità lo stesso ricorrente nulla ha eccepito.

ragione per cui questi abbia attestato che la firma della Mallamo era stata apposta in

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, nei confronti di Messina Giorgio e rinvia al
giudice civile competente per valore in grado d’appello. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 4/5/2015

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