Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26454 del 04/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26454 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALOMBO RITA MARINA N. IL 08/07/1957
BIANCHI GIACOMO N. IL 02/01/1956
nei confronti di:
(10-Q,J
1
io
p
MINCI LORENZO N. IL 19/08/1973
avverso la sentenza n. 17/2013 TRIBUNALE di CASSINO, del
04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
utit,
Data Udienza: 04/05/2015
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per le parti civili è presente l’Avvocato Monaco in sost. Avv. Ranaldi, il
quale conclude chiedendo accogliersi il ricorso. Deposita nota spese.
Per l’imputato è presente l’Avvocato Montanelli, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.
1.
Bianchi Giacomo e Palombo Rita Marina propongono ricorso per
cassazione contro la sentenza del tribunale di Cassino che, confermando
la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha assolto Mici
Lorenzo dai reati di cui agli articoli 612 e 594 del codice penale perché il
fatto non sussiste.
2.
Con due ricorsi perfettamente identici, ai soli fini della
responsabilità civile, il difensore dei ricorrenti lamenta:
a.
mancanza,
contraddittorietà,
manifesta
illogicità
della
motivazione laddove ha ritenuto prive di attendibilità le
propalazioni accusatorie della parte civile Giacomo Bianchi e
del teste di accusa Vincenzo Bianchi, senza contare che la
telefonata delle ore 18.42, su cui il giudice fonda il giudizio di
inattendibilità, risulta dal tabulato telefonico essere di zero
minuti e dunque si tratta di un mero tentativo di chiamata,
mentre la telefonata incriminata è avvenuta ben 50 minuti
dopo.
b. mancanza,
contraddittorietà,
manifesta
illogicità
della
motivazione con riferimento al fatto che il tribunale ha omesso
di considerare, nonostante l’esistenza di uno specifico motivo
di appello, il contributo dichiarativo offerto dalla parte civile
Rita Palombo, in ordine al fatto di reato commesso
dall’imputato nella tarda mattinata del 21 settembre 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi proposti
costituiscono reiterazione delle difese di merito già disattese dai Giudici
di appello, oltre che censure in punto di fatto della sentenza impugnata,
1
RITENUTO IN FATTO
inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla
scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad
attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui
apprezzamento è insindacabile in sede dì legittimità se sorretto, come
nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi
logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del 27/10/2009, Errico).
2. Con particolare riferimento alla testimonianza della Palumbo, si
osserva che la pagina 1 della sentenza di appello dice che tutto l’ordito
irrimediabilmente dalle falsità dei testi Giacomo Bianchi, Vincenzo
Bianchi e Bianchi Silvia, mentre già la sentenza di primo grado diceva
che i testi escussi non avevano riferito il vero, così valutando non
veritiera anche la deposizione della Palumbo (valutazione risultante,
peraltro, anche implicitamente laddove i fatti sono stati ricostruiti in
maniera incompatibile con quanto dichiarato dalla teste suddetta). Le
censure, dunque, costituiscono un tentativo di ribaltare le valutazioni di
merito dei giudici di primo e secondo grado, senza evidenziare vizi logici
insuperabili o mancanza della motivazione, sul punto.
3. Non si deve dimenticare, infine, che il giudice di legittimità, ai fini
della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo
grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico
ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez.
6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003,
Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008).
4.
Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
2
accusatorio (dunque, anche la deposizione Palumbo) è inficiato
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti cisacuno al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/5/2015