Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26450 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26450 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRRONE CARMELO SALVATORE N. IL 07/02/1981
SACCONE UGO N. IL 30/06/1958
avverso la sentenza n. 2445/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/03/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli,
ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; in subordine per il rigetto;
il difensore dell’imputato Pirrone, avv. Salvatore Patanè, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

1. Con sentenza del 17 dicembre 2012 del Tribunale di Catania, confermata
dalla Corte d’appello della stessa città, in data 30 giugno 2014, Pirrone Carmelo
e Saccone Ugo erano condannati alla pena ritenuta di giustizia rispettivamente
per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per
distrazione, perché, quali amministratori succedutisi della “Clean Sicilia” s.r.l.
(dichiarata fallita 1’11 luglio 2002) il primo distruggeva o comunque sottraeva le
scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ed il secondo
distraeva, dissipava o comunque occultava i beni e le somme facenti parte del
patrimonio sociale o, comunque, i ricavi economici provento dell’alienazione dei
medesimi, per un valore di C 79.007,28.
_ – Entrambi i giudici di „merito concordavano nel ritenere che lo stato di
dissesto della società si fosse verificato prima della cessione della società dal
Pirrone al Saccone, poiché tutti i creditori ammessi al passivo vantavano crediti
maturati in data anteriore; di conseguenza solo il primo doveva rispondere della
bancarotta patrimoniale.
2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, con atti dei rispettivi difensori. -2.1 II difensore di Saccone Ugo, avv. Salvatore Centorbi, deduce violazione
dell’articolo 606, lettera e) cod. proc. pen., in relazione all’affermazione di
responsabilità per la bancarotta patrimoniale, fondata sull’interpretazione di un
verbale di adunanza per la verifica dello stato passivo in male partem, poiché
l’atto non fornisce alcuna certezza in ordine all’attribuibilità del dissesto al
Saccone, in mancanza delle scritture contabili, consegnate al Pirrone nei locali
del commercialista Pugliese il 22 gennaio 2002, come risultante dal documento
attestante il _ passaggio_di consegne prodotto dalla difesa. Andava inoltre_
verificato se la società vantasse crediti nei confronti dei propri clienti; in
mancanza di tale verifica non potevano essere negate le attenuanti generiche
(rispetto alle quali non sono stati valutati tutti gli elementi rilevanti ai sensi
dell’articolo 133 cod. pen.) e la sospensione condizionale della pena, e, a
maggior ragione, non poteva essere affermata la responsabilità dell’imputato.

2

RITENUTO IN FATTO

3. Il difensore di Pirrone Carmelo, avv. Salvatore Patanè, ha articolato tre
motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, sotto il -profilo del
travisamento della prova, poiché posto che il dissesto è stato provocato dal
precedente proprietario, solo la dimostrazione di un pactum sceleris tra i due

condurre a dimostrare l’intenzione di danneggiare i creditori, necessaria ai fini
dell’elemento soggettivo nella bancarotta documentale; viceversa il dolo specifico
viene dedotto da una interpretazione distorta del pensiero della difesa, per non
aver mai contestato la fotocopia del documento recante la data del 22 gennaio
2002, in cui sarebbe avvenuta la cessione della società ed al comportamento
dell’imputato, il quale, pur sollecitato ripetutamente, non avrebbe mai messo a
disposizione degli organi fallimentare i libri contabili, in tal modo trascurando che
in una occasione il Pirrone si presentò al curatore, ma non fu ascoltato poiché
privo di documenti e che successivamente fu tratto in arresto e rimase detenuto
per oltre tre anni (dal 7 marzo 2003 al 5 agosto 2006).
3.2 ,Con il secondo _motivo _si deduce violazione di legge e vizio di ,motivazione in relazione all’art. 217, comma 2, della legge fallimentare, poiché
una volta esclusa la prova del dolo specifico di recare danno ai creditori o di
procurarsi un ingiusto profitto, la condotta contestata andava riqualificata come
bancarotta documentale semplice.
3.3 Con il terzo motivo si deduce – violazione di legge e vizio di motivazione in Telazione – agli artt. 62-bis -e –133- cod.- -pen., per il diniego -delle-etterivanti generiche, fondate su mere clausole di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di Saccone Ugo è generico, poiché
_ _entrambe le decisioni _di merita concordarlo sul fatto che il dissesto della società
è scaturito da forniture effettuate in favore dell’impresa fallita anteriormente
all’anno 2002, per cui è riconducibile alla gestione del Saccone; come già in sede
di appello l’imputato invoca l’esistenza di eventuali crediti nei confronti dei
clienti, ma non può non condividersi quanto affermato sul punto dalla Corte
territoriale, circa la genericità dell’assunto, laddove non venga precisato

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imputati (e dunque di un compenso versato al ricorrente) avrebbe potuto

l’ammontare e le persone dei debitori, a fronte di una società che all’atto della
dichiarazione di fallimento era di fatto sconosciuta, con un attivo ed un
inventario pari a zero.
2.1 La doglianza riguardante il diniego delle attenuanti generiche è del tutto
generica, poiché la difesa non indica le ragioni per le quali la Corte avrebbe
dovuto riconoscere dette attenuanti, limitandosi a sottolineare l’incensuratezza

Premesso che le attenuanti generiche sono state negate per la condotta non
collaborativa e l’entità del passivo (79.000€), nessun profilo di illegittimità è
ravvisabile nella decisione, ove si consideri che per costante giurisprudenza (Sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.
1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge a ai
canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che
il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
assumano-.eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo..4Sez. 2,
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
2.2 La pena di 3 anni di reclusione non poteva essere condizionalmente
sospesa, secondo la previsione dell’art. 163 cod. pen..
3. Anche il ricorso proposto nell’interesse di Pirrone è inammissibile.
– .3:1 -Come

è noto l’omessa tenuta – della contabilità interna integra gli -estremi –

-del – reato di bancarotta documentale – fraudolenta – e non quelto -di —bancarotta— semplice – qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare
pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992).
Se risponde ad un arresto di questa Corte che il fatto meramente omissivo
della mancata tenuta della contabilità interna integra gli estremi della bancarotta
semplice e non quelli della bancarotta fraudolenta documentale, la censura
difensiva nel caso di specie non ha pregio, poiché permane la prova che lo scopo

delVomissione_fu proprio_quello di recare_pregiudizio ai creditori._Infatti i_la
fattispecie non annovera un caso di integrale omissione annotativa, poiché si è
riscontrata redazione contabile sino gennaio 2002, con una successiva
cessazione dell’attività, in coincidenza della già conclamata insolvenza; come
correttamente osservato dal Tribunale (pagina 27 della decisione), poiché Pirrone
rimase del tutto inattivo nella gestione dell’attività, non avrebbe avuto alcun

e

dell’imputato e la minima offensività della condotta.

,12214-

motivo di non mettere a disposizione della massa dei creditori le scritture
contabili. Il non averlo fatto, pur in presenza di continue sollecitazioni del
curatore fallimentare (l’imputato si presentò solo una volta, senza documenti di
ideritità, così da rendere impossibile una sua identificazione e-comunque non
consegnò mai le scritture contabili) denota la volontà di pregiudicarli.
3.2 Va anche considerato che dal documento prodotto dalla difesa del

Pirrone, per cui il secondo ebbe modo di rendersi conto della intera situazione
contabile societaria.
Nel ricorso è contestata ancora una volta l’utilizzabilità del verbale di
consegna delle scritture contabili, su carta intestata dello studio “Pogliese”,
poiché acquisito in atti solo in fotocopia.
In presenza di tale generica contestazione, va ricordato che nessuna norma
processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia
probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema
processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del
processo, come può evincersi dall’art. 234 cod. proc. pen. e dalla stessa
direttrice.,n. 1 della legge,delega_peril vovo codice, che stabilisce la massima
semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale (Sez. 3,
n. 1324 del 27/04/1994, La Torre, Rv. 200375; Sez. 4, n. 18454 del
26/02/2008, Lombardo, Rv. 240159).
Recentemente questa Corte Suprema ha ritenuto che la copia fotostatica di
un documento; per

principio – di—libertà della prova, quando sia idonea ad

assi curaTe l’accertamento . del-fatteha ‘valore probatorio anche a heti fuoridi impossibilità di recupero dell’originale, pur se essa sia priva di certificazione
ufficiale di conformità e sia stata disconosciuta dall’imputato (Sez. 2, n. 52017
del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627).
3.3 Del tutto generica è la doglianza riguardante il diniego delle attenuanti
di cui all’art. 62-bis cod. pen., specificamente fondato sui precedenti penali
dell’imputato, elemento a fronte del quale nemmeno in ricorso si indica alcuna
ragione_ che giustificasse _il ben_eficin,_se non la_ “corretta valutazione _degli
elementi offerti in giudizio”.

4. In conclusione i ricorsi sono inammissibili; alla rilevata inammissibilità
conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna al
pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr.

5

coimputato risulta la consegna integrale delle scritture contabili dal Saccone al

Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in €1.000 per ciascuno.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

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