Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2645 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2645 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Molteni Andrea, nato a Varese il 21.7.78
indagato art. 40, comma 1 lett. b) d.lgs 504/95

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Varese del 21.6.13

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
Sentito il difensore dell’indagato avv. Antonio Ierardi, in sost. dell’avv. Angelo Vaccaro,
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’ordinanza del Tribunale qui
impugnata ha respinto l’istanza di riesame che il ricorrente aveva proposto contro il decreto di
sequestro preventivo disposto, nei suoi confronti, ed avente ad oggetto la vettura Jeep
Cherokee ed otto taniche da 20 litri ciascuna di benzina verde.
Il provvedimento è stato adottato in relazione alla violazione dell’art. 40, comma 1 lett.
b) d.lgs 504/95 perché la G.d.F. ha sorpreso il Molteni alla guida dell’autoveicolo (su cui si

Data Udienza: 11/12/2013

in prossimità del valico commerciale di Gaggiolo. L’accusa è, quindi, di avere
effettuato il trasporto di 200 litri di benzina in difetto della specifica documentazione richiesta
dalla normativa in materia.
trovavano le taniche)

Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite

1) violazione di legge per motivazione apparente. Il Tribunale, infatti, si è
limitato ad evocare la norma violata ma nulla ha detto sulla indispensabilità dell’autovettura
per la commissione del reato che avrebbe potuto essere commesso con qualsiasi altro mezzo e
qualsivoglia altra modalità. Si ricorda che il rapporto strumentale tra res e reato deve essere
essenziale e non meramente occasionale.
Si osserva, inoltre, che, se è vero che l’art. 44 T.U.A. prevede la confisca di mezzi
(vetture autobotti, camion, ecc) utilizzati per la violazione dell’art. 40, è pur vero che la
giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di delimitare il raggio di operatività di
tale confisca ai soli casi nei quali il nesso fosse necessario (es. autoveicoli muniti di doppifondi).
Osserva, altresì, il ricorrente che, anche a voler considerare valida l’ipotesi accusatoria,
il reato si sarebbe consumato in un momento antecedente quando, cioè, l’autovettura non
c’era o non era necessaria. Ed infatti, nella tesi del P.M., la benzina verde sequestrata sarebbe
stata prelevata da un carico maggiore destinato alla Svizzera in c.d. “regime sospensivo”,
ovvero, senza il preventivo pagamento dell’imposta. La consumazione di tale condotta, quindi
non poteva che essere intervenuta in un momento antecedente quello in cui i finanzieri hanno
perquisito l’auto del ricorrente.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Occorre, infatti, distinguere il sequestro dell’autovettura da quello delle taniche.
Queste ultime, in quanto chiaramente necessarie al trasporto della benzina,
costituiscono mezzo indispensabile per la commissione del reato e, come tali, assoggettabili a
confisca.
Discorso diverso merita la misura cautelare reale avente ad oggetto l’autovettura
essendovi duplici ragioni di illegittimità del provvedimento adottato.
La prima, assorbente, risiede nel fatto che, come evidenziato ripetutamente da questa
stessa sezione in precedenti decisioni – occupandosi del concreto impiego di oli minerali
sottratti all’accisa – il perfezionamento del relativo reato (art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. soa) si
verifica in un momento antecedente all’ipotesi dell’utilizzo, vale a dire, in quello
dell’apprensione del carburante stesso (tanto che – si è detto – l’impiego degli oli minerali sottratti
all’imposta su un veicolo resta estraneo al reato ed assume rilevanza esclusivamente sul piano probatorio ai fini
dell’accertamento del mutamento di destinazione del prodotto – sez. m, 3.6.04, Caldera, Rv. 229600).

Di conseguenza, è stato detto che, ad esempio, non sono assoggettabili a confisca
obbligatoria, ex art. 44 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, i veicoli circolanti con carburante
agricolo fiscalmente agevolato.
Altra decisione (sez. III, 26.11.08, Surdo, Rv. 24211 reato 280), invece, ha ravvisato la ricorrenza
dell’ipotesi di cui all’art. 40 (qui in contestazione) – in una fattispecie concreta in cui era stato
scaricato del carburante destinato all’esportazione (e, quindi, in regime di sospensione dell’accisa e
dell’IVA) in quanto il reato – consistente nel destinare ad usi soggetti ad imposta od a maggiore
imposta prodotti esenti od ammessi ad aliquote agevolate (art. ao, comma primo, lett. c) del D.Lgs. 26
aprile 1995, n. 504) «si consuma nel momento della sottrazione del prodotto alla destinazione
prevista per legge».
Nel caso in esame, Il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza del fumus del reato ipotizzato
ricordando che la società, di cui Molteni Andrea è socio, opera nel settore del trasporto di
prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio ed effettua esclusivamente trasporti di
carburanti dall’Italia alla Svizzera. Tali prodotti petroliferi sono esenti da accisa ed Iva.
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2. Motivi del ricorso difensore, deducendo:

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della vettura nonché
annulla il sequestro del 3.6.13 del di Varese ed ordina la restituzione del bene all’avente
diritto. Rigetta nel resto il cacorso. Manda alla cancelleria ai sensi dell’art. 626 c.p.p.
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In base alle rilevazioni della G.df. che li monitorava da alcuni giorni, sia, l’odierno
indagato, che, Molteni Riccardo (legale rappresentante della società e padre dell’indagato) erano stati
osservati effettuare “rifornimento” presso il deposito del magazzino ovvero aggirarsi con delle
taniche anonime. Peraltro, il giorno dei fatti, il Molteni Andrea era stato fermato, in prossimità
del valico con la Svizzera a bordo del proprio autoveicolo (Jeep Cherokee) con 8 taniche da 25 litri
ciascuna per complessivi 200 litri di benzina a 95 ottani di cui non aveva saputo dare
giustificazione.
Fermo restando che ciò legittima la conclusione del Tribunale circa la ricorrenza del
fumus del reato ipotizzato, è però un fatto che tale conclusione non giustifica anche
l’apprensione del veicolo sul quale erano trasportate le taniche contenenti il carburante
sottratto all’accisa posto che, come detto, il suo perfezionamento era già avvenuto nel
momento in cui esso era stato prelevato dal deposito del magazzino del Molteni stesso e
sottratto alla sua destinazione lecita. Inoltre, come giustamente ricorda il ricorrente, il suo
trasporto irregolare in Svizzera (nelle taniche) avveniva del tutto occasionalmente mediante il
veicolo Jeep Cherokee del Molteni ben potendo lo stesso trasporto essere effettuato con
qualsiasi altro mezzo.
A tale proposito, proprio in tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso
diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all’art. 40 qui in esame, è stato da
tempo autorevolmente affermato (s.u. 11.4.06, CaIvio, Rv. 233249) che «il sequestro preventivo è
ammesso soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti,
cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) occorse per attuare il mutamento di
destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall’accisa». Nell’occasione, questa Corte
ha affermato che il sequestro non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici
alimentati con il prodotto agevolato ma, a fortiori, ciò vale per il caso in esame in cui il
carburante non era neppure impiegato per alimentare la vettura del Molteni.
In proposito, la decisione impugnata, replicando all’analoga censura mossa dinanzi ad
essa, ha ricordato un precedente risalente di questa S.C. (sez. Il, 19.12.84, n. 11185) che, sebbene
seguito da altri analoghi e più recenti ( ad es. Sez. III, 14.1.03, Cervasio, Rv. 224169) è stato, come
appena detto, superato (visto il contrasto che si era determinato) dalla predetta decisione delle sezioni
unite.
Queste ultime, infatti, hanno risolto la questione controversa valorizzando la distinzione
tra destinazione ed uso. Secondo la Corte, infatti, sarebbe contrario al buon senso ammettere
che il legislatore abbia voluto punire l’abuso puro e semplice del carburante agevolato, anche,
in ipotesi, sporadico o isolato sì che è proprio la “destinazione”, in sé e per sé considerata, a
integrare l’elemento costitutivo della figura criminosa in esame.
Da quanto precede, discende che possono considerarsi verificate le condizioni che
legittimano l’applicazione dell’art. 321 c.p.p solo in relazione alle cose occorrenti per attuare il
mutamento di destinazione del gasolio, in tutto o in parte, esente dall’accisa (come detto, mezzi di
trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili), mentre sono, per
contro, sicuramente sottratte a tale trattamento le cose (autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentabili
anche con gasolio agevolato) che non abbiano un “rapporto qualificato” con il reato, già completo di
tutte le sue componenti e, quindi, perfetto.
Il tutto con la ovvia ricaduta sul regime della confiscabilìtà degli stessi beni.
Risultando, quindi, evidente la erroneità dell’applicazione dell’art. 321 c.p.p. nel caso
del sequestro della vettura nel caso in esame, il provvedimento del Tribunale, confermativo
dello stesso, deve essere annullato senza rinvio con conseguente ordine di dissequestro e
restituzione del veicolo stesso all’avente diritto.
Il ricorso deve, invece, essere respinto nel resto.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2013

Il Presidente

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