Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2645 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2645 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TERLIZZI ARMANDO N. IL 05/08/1965
avverso l’ordinanza n. 275/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
18/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO,
lette/seatite le conclusioni del PG
obi) 1,3~

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 11/12/2012

ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 18.2.2012 il Tribunale di Roma rigettava
l’istanza di applicazione in sede esecutiva del regime del reato continuato , avanzata
da TERLIZZI Armando. in relazione alle condanne riportate per reati di furto
aggravato e porto d’arma (con sentenze Tribunale di Roma 2.5.2001, 19.9.2003 e
2.11.200) , sul presupposto che ricorreva un lasso temporale notevole tra le singole

che si doveva escludere una deliberazione unitaria, che anche il dato prospettato della
tossicodipendenza non poteva operare come collante, atteso che è dato ritenere che
sotto lo stimolo della tossicodipendenza il soggetto operi di impulso e non in
attuazione di un progetto originario.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per
dedurre violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione:vien fatto
th rilevare che era stata presentata un’istanza supportata dalla attestazione dello
stato di tossicodipendenza ; il Tribunale non avrebbe fatto buon governo dell’art. 671
c. 1 cod.proc.pen. ultima parte, non avendo riconosciuto la spinta motivazionale
della tossicodipendenza del condannato per titoli di reato omogenei, anche quanto
alle modalità di esecuzione.
Veniva poi contestato che il tribunale avesse proceduto alla revoca di indulto
senza acquisire il provvedimento con cui il beneficio era stata applicato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto
E motivi del ricorso sono manifestamente infondati e del tutto privi di
specificità.
Il provvedimento del Tribunale di Roma è conforme alle linee guida offerte da
questa Corte, secondo cui il giudice deve accertare se sussista o meno la
preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni , con la precisazione che le
diverse azioni od omissioni debbono rivelarsi ricomprese in un’unica previsione sin dal
primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la
prima azione, già devono essere state deliberate, quanto meno a grandi linee, tutte
le altre. Proprio in questa prospettiva il tribunale a quo dopo aver valutato il
contenuto delle tre sentenze soprarichiamate, ha evidenziato la considerevole
distanza temporale tra i fatti -risalenti agli anni 2000, 2001, 2008- ed è giunto
correttamente ad escludere una visione unitaria, attesa la eccessiva dilatazione nel

azioni, che le modalità di esecuzione dei singoli reati di furto erano eterogenee , con il

tempo delle condotte delittuose (seppure omogenee), distanza che segna la natura
occasionale delle stesse, sotto spinte impulsive. Tale prospettazione aderente ai dati
di fatto, non consente la valutazione unitaria neppure considerando il fattore
tossicodipendenza , proprio in ragione del carattere del tutto estemporaneo delle
violazioni, non riconducibili ad alcuna programmazione.
Quanto alla doglianza sulla mancata applicazione dell’indulto deve essere
rilevato che sull’istanza il Tribunale ha provveduto con distinta ordinanza, del

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; a tale
declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente , consegue la sua condanna al
pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si
determina in euro mille a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto
dell’art. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 186/2000.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 11 Dicembre 2012.

19.3.2012 , che non risulta esser stata fatta oggetto di impugnazione.

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