Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26449 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26449 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERCIGLIO MASSIMO N. IL 04/12/1969
avverso la sentenza n. 539/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/03/2015

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Pinelli,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 luglio 2012 del Tribunale di Palermo, Verciglìo
Massimo era condannato alla pena di giustizia per i delitti di falso per

agitazione e stanco del proprio lavoro ritenuto poco gratificante, strappava un
blocchetto contenente gli avvisi di contestazione per infrazione al codice della
strada ed incendiava una pettorina riportante la qualità di ausiliario del traffico,
beni da lui posseduti per motivi di servizio.
2.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2014,

confermava la decisione di primo grado limitatamente al delitto di falso,
assolvendo l’imputato dall’accusa di danneggiamento, perché il fatto non
sussiste.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore,
avv. Giuseppe Di Stefano, deducendo violazione dell’articolo 606, lettera b) cod.
proc. pen., in relazione all’articolo 490 cod. pen., poiché nel caso -di specie non vi
sono gli elementi costitutivi del reato, giacché da un attento e completo esame
degli atti processuali emerge che il blocchetto non risulta distrutto: gli avvisi di
multa sono stati tutti rinvenuti strappati in due parti e dunque sono sempre stati
nella disponibilità dell’avente diritto per essere poi ricostruiti. Di conseguenza gli
atti sottratti non sono mai stati tolti dalla disponibilità della p. a. e non si è mai
realizzata la lesione o me’ssa . in pericolo dell’interesse tutelato dalla fattispecie
penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
2. L’art. 490 cod. pen.. punisce non solamente la “distruzione” dell’atto vero,
da intendersi come annientamento della cosa nella sua materialità a nell’essenza
che la rende utilizzabile a un determinato scopo, ma anche la “soppressione”,
consistente nell’eliminazione con mezzi diversi, anche rendendo inutilizzabile, o
facendo scomparire, l’atto o documento o ancora rendendolo in tutto o in parte
illeggibile.
3. La condotta di chi abbia strappato l’atto e lo abbia gettato nel cestino
della carta straccia è stata in concreto già ritenuta idonea ad integrare il reato da
2

soppressione e danneggiamento aggravato, perché in evidente stato di

questa Corte (tra le ultime, Sez. 5, n. 18842 del 26/03/2014, David, in
motivazione, riguardante il caso di un biologo, in servizio presso il laboratorio di
un ospedale, che aveva strappato la richiesta – inoltrata da un medico – di esami
di laboratorio per una paziente) proprio perché idonea ad annullarne gli effetti
probatori o comunque documentali. Sicché non è certamente dubitabile la
concreta offensività della condotta rispetto all’interesse protetto dalla norma
penale.

esclude tale offesa, trattandosi di accadimento del tutto eventuale e casuale,
sicchè il delitto deve ritenersi senz’altro consumato.
5. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così -deciso -in Roma, il -1-0 marzo 2015
Il consigliere ,estensore

Il presidente

4. Il fatto che il documento sia ancora nel cestino e sia recuperabile non

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