Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26440 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26440 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECCHINI MANARA CARLO MARIA N. IL 21/06/1932
avverso la sentenza n. 3660/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ij Qpt/h2
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. f

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Data Udienza: 07/01/2015

Nell’interesse di CECCHINI MANARA CARLO MARIA è stato presentato ricorso avverso la
sentenza 6.12.2013 della corte di appello di Brescia, con la quale ,in parziale riforma della sentenza
28.6.2011 del tribunale di Bergamo, era stata ridotta la pena inflitta per il reato ex art. 485 c.p. in
danno di Ghiroldi Angelo , ed erano state confermate le residue statuizioni penale e civili.
In data 17.12.2014 è pervenuto a questa Corte il processo verbale della dichiarazione di remissione
di querela e della dichiarazione di accettazione, rese, rispettivamente, dai procuratori speciali del
Ghiroldi e del Cecchini Manara, in data 10.7.2014, dinanzi ad un ufficiale della sezione di polizia
giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo.
All’estinzione del reato per questa causa segue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con il venir meno delle statuizioni civili.
Le spese del procedimento sono poste a carico del Cecchini Manara.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela;
condanna il Cecchini al pagamento delle spese processuali.
Roma, 7.1. 2015

FATTO E DIRITTO

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