Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2644 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2644 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRIGNO MARCO N. IL 01/11/1971
avverso l’ordinanza n. 125/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/santitg-le conclusioni del PG Dott. CA carn’Ae6 rtomilk
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Udit i difensor Avv.; —

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.12.2011 la Corte di appello di Caltanissetta,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da
Ferrigno Marco di applicazione della disciplina della continuazione sui
fatti giudicati con le seguenti sentenze:1) Corte di assise di appello di
Caltanissetta di condanna alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione per il
delitto previsto dall’art.416 bis cod.pen. commesso in Gela fino al

riconoscimento del vincolo della continuazione con i delitti di detenzione e
porto illegale di armi commesso in Gela n agosto-settembre 2003; 2)
Corte di appello di Caltanissetta di condanna per delitto associativo e
detenzione e porto di armi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione in
continuazione con la condanna sub 1; 3) sentenza di patteggiamento
emessa il 22.10.2009 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Caltanissetta di aumento della pena applicata sub 1) di mesi otto e
giorni sei di reclusione per i delitti di estorsione continuata ed aggravata
commessi in Gela dal 1994 al 2002; 4) Corte di appello di Caltanissetta
del 21.2.2008 di condanna per il reato associativo unificato in
continuazione con i delitti associativi di cui alla sentenze sub 1) e 2),
nonché per i delitti fine di estorsione e violazione delle prescrizioni
inerenti la sorveglianza speciale per i quali veniva esclusa la
continuazione con i delitti associativi; 5) condanna Corte di appello di
Caltanissetta per il reato previsto dall’art.337 cod.pen. commesso in Gela
il 21.3.1997; 6) condanna del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Caltanissetta in data 22.4.2009 per più fatti di estorsione
aggravata e di violazione delle misure di prevenzione sorveglianza
speciale.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per violazione di
legge e vizio di motivazione articolando i seguenti motivi:

1) carenza di

motivazione nella parte in cui la Corte, pur dando atto della costante
perpetrazione di condotte delittuose associative e dei reati fine in un
momento di costante adesione all’organizzazione mafiosa, ritiene di non
potere da ciò dedurre la prova dell’unicità del vincolo ai fini
dell’applicazione della disciplina del reato continuato; 2) contraddittorietà
dell’ordinanza impugnata in quanto la medesima Sezione della Corte di

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4.6.2003, pena aumentata di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il

71M1T1111717R ,

appello di Caltanissetta ha ritenuto la sussistenza della continuazione in
favore di Saluci Giovanni, correo di Ferrigno Marco nel reato giudicato con
la sentenza sub 6); 3) omessa motivazione in ordine alla richiesta
subordinata di ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti di
estorsione di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di
Caltanissetta del 21.2.2008 (punto 4) ed i fatti di estorsione ritenuti nella
sentenza di condanna del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.A norma dell’art.67i cod.proc.pen. sussiste pacificamente
l’inapplicabilità della disciplina del reato continuato in sede esecutiva in
relazione ai delitti fine di estorsione e violazione delle prescrizioni inerenti
la sorveglianza speciale per i quali il giudice della cognizione (sentenza
Corte di appello di Caltanissetta del 21.2.2008) ha espressamente
escluso il vincolo della continuazione con i delitti associativi.
L’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui l’adesione del
condannato ad un sodalizio criminoso non possa rappresentare
circostanza di per sé sola indicativa della sussistenza di un unico disegno
criminoso tra i singoli delitti commessi in veste di associato e tra questi
ed il reato permanente di partecipazione all’associazione mafiosa, è
conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto
configurabile la continuazione fra il reato associativo ed i cosiddetti reati
fine a condizione che venga accertato essere stati questi ultimi inseriti nel
programma della serie indeterminata di reati prevista dagli associati al
momento della costituzione del vincolo associativo ovvero della
successiva adesione ad esso. (Sez. 1, n. 8381 del 22/06/1992, Bono ed
altri, Rv. 191447). Gli apprezzamenti con i quali la Corte di appello ha
escluso la sussistenza della unitarietà del medesimo disegno criminoso,
sia tra gli ulteriori reati fine non unificati nel vincolo della continuazione
dal giudice della cognizione, sia tra questi ed il delitto associativo
(casualità e contingenza dei moventi, non contiguità dei momenti
temporali, diversità delle connotazione esecutive), sono immuni da vizi
logici e sono insuscettibili in questa sede di un diversa valutazione in
fatto.

2

di Caltanissetta in data 22.4.2009 (punto 6).

2. Il motivo di ricorso riferito alla presunta “disparità di trattamento”
tra la posizione del ricorrente e quella di altro condannato è
inammissibile. A norma dell’art.606 comma 1 lette) cod.proc.pen. i vizi
di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso , con la
conseguenza che non ha alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di
motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità
ex art.606 cod.proc.pen., la disparità di trattamento con altro caso più o
conforme Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247261 secondo
cui la doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula
dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti
dall’art. 606 cod. proc. pen.).
3. Non sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione poiché
le argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione al fine di escludere in
via generale la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i reati
fine e/o tra questi ed il reato associativo valgono anche in riferimento alle
specifiche condotte estorsive comprese nelle sentenze di condanna sub
4) e 6).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna Ferrigno Marco al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

meno analogo (Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997 Amaro, Rv. 208515;

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