Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26439 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26439 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONETTI ALESSANDRO N. IL 15/03/1965
avverso la sentenza n. 550/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
o bc
che ha concluso per

V

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

p

4J. )1,,-,

Data Udienza: 07/01/2015

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, qualora il decreto che
dispone il giudizio destinato all’imputato venga per errore notificato presso lo studio
del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta,
ma a regime intermedio, in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto e non
può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità . Nel caso di specie , non risulta
che sia stata dedotta tale nullità nel termine di decadenza previsto dal codice di rito, né dai difensori
di fiducia-assenti — né dal difensore designato dalla corte di merito(sez. 2,n.11277 del 06/12/2012,
Rv.254-873; sez. 6,n.-1742 del 22/10/201-3,-Rv. 258131).
Quanto al secondo motivo, va rilevato che in materia di termini processuali stabiliti a giorni., la
proroga prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda
esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza, che dunque
non è prorogata di diritto nell’ipotesi in cui il primo giorno sia festivo. ( sez.2,n. 24277 del
14/05/2014, Rv.259718)..
La manifesta infondatezza dei motivi conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende
– PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 7.1. 2015

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 9.5.2014, la corte di appello di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità per tardività
dell’impugnazione presentata nell’interesse di Leonetti Alessandro avverso la sentenza 7.5.2012 del
– tribunale di Palermo, con la -quale era stato condannato alla pena-di giustizia, per i reati,urriti dalvincolo della continuazione, di violenza privata e lesioni colpose in danno di Giacalone Caterina.
Nell’interesse del Leonetti è_atato presentata ricorso per i seguenti motivi-:
1.violazione di legge in riferimento agli artt. 177 e ss c.p.p. : il decreto di citazione dinanzi alla
corte territoriale risulta notificato presso l’avvocato di fiducia Massimo Tringari,i1 cui studio è in
via G. Bonaparte n. 18, in Santa Maria Capua Vetere, sebbene l’imputato avesse eletto domicilio in
Caserta, in Piazza Gramsci n. 4 Tale errata notifica comporta la nullità assoluta della—sentenza di
appello;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 172,544,585 c.p.p. : la corte ha errato nel ritenere
tardiva la presentazione dell’appello : la sentenza di primo grado era stata emessa il 7.5.2012 con
termine di deposito fissato dal giudice in 90 giorni, con scadenza in data 5.8.2012. A causa della
sospensione nel periodo feriale, il termine per impugnare iniziava a decorrere da domenica 16
settembre , ma ,a causa della festività, l’inizio del decorso è da ritenere prorogato al successivo 17
settembre. Pertanto il termine di 45 giorni è scaduto il 31 ottobre 20212, corrispondente alla data di
presentazione dell’impugnazione.

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