Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26438 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26438 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UMBERTAZZI EUGENIO N. IL 11/09/1944
avverso l’ordinanza n. 50009/2014 GIUDICE DI PACE di CASALE
MONFERRATO, del 19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kj,tutht-\:2) \t-A_ P9J
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2015

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo un razionale e condivisibile orientamento interpretativo,i1 provvedimento (da qualificare
come sentenza) con cui il giudice di pace di Casale Monferrato ha dichiarato la propria
incompetenza per materia e ha disposto la trasmissione degli atti, sul rilievo della ritenuta

FATTO E DIRITTO
Con atto-7.1+201-3, il P.M. di Vercelli disporreva4a-oitazione a giudizio . per l’udienza 6.3.2014, -di
UMBERTAZZI EUGENIO, dinanzi al giudice di pace di Casale Monferrato per rispondere dei reati
di
– ingiuria in danno di Ciocchetti Giuseppe e Brunello Maria Luisa
– minaccia in danno dei predetti;
– lesioni personali in danno della Brunello, dalle quale era derivata la malattia della
durata di 7 giorni.
Disposto il differimento all’udienza 15.5.2014, veniva esperito senza risultato positivo il tentativo
di conciliazione. In quella stessa udienza, il P.M., preso atto che la documentazione medica in suo
possesso attestava , quanto alla durata della-malattia, un prognosi di gg 44 , procedeva alla
conseguente modifica dell’imputazione.
All’udienza 19.6.2014 , il difensore dell’imputato effettuava un’offerta risarcitoria , che stante
l’assenza-della persona , offesa non veniva esaminata dal giudice ai fini della dichiarazione di
estinzione dei reati, a norma dell’art. 35 L.274/2000.
P.M=.- dava -ancora atto di-disporre- lanlodifica-del capo di imputazione relativo al ,-reato ,di-lesioni ,
con contestuale contestazione all’imputato presente, a norma dell’art. 423 c.p.p. e con produzione
della documentazione sanitaria attestante la durata della malattia.
Il difensore dell’Umbertazzi eccepiva l’irritualità della modifica dell’imputazione , in quanto non
effettuata nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Il giudice di pace ,vista la modifica del capo di imputazione, disponeva la trasmissione di tutti gli
atti del procedimento al tribunale di Vercelli.
Avverso quest’ultima decisione , il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti
motivi :
1.abnormità del provvedimento : la sostanziale declaratoria di incompetenza ratione materiae è
fondata su contestazioni del P.M. affette da radicale nullità, per violazione dell’art. 516 c.p.p. ,che
autorizza la modifica dell’imputazione solo se il fatto sia risultato diverso- nel corso dell’istruttvria
_dibattimentale, istruttoria che non aveva avuta inizio. Dalle date dei .certificati medici prodotti
all’udienza del 19.6.2014 risulta che ,alla data di richiesta del giudizio, il P.M. era già a conoscenza
della più lunga durata della malattia e della conseguente competenza del tribunale. Una tempestiva
contestazione del reato di lesioni emergente dalla documentazione avrebbe consentito lo
svolgimento dell’udienza preliminare e la richiesta di riti alternativi;
2. violazion.Q della competenza per materia del giudice di pace : la modifica dell’imputazione non
riguardava i reati di ingiuria e minaccia, che, in assenza della prevista connessione (concorso
formale di reati prevista dall’art. 12 lett. b prima parte , in caso di persona imputata di più reati
commessi con una sola azione o omissione) rimaneva di competenza del giudici di pace;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 521 co. 2 c.p.p. : che prevede la trasmissione degli atti
al P.M , e non al -tribunale, qualora il giudice abbia constatato che il fatto è diverso da come
descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma dell’art.
516,517, 518 co. 2 c.p.p.. Tale violazione di legge ha avuto l’effetto di privare l’imputato di avere
la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, previsto dall’art. 415 bis c.p.p., e della
possibilità di apprestare iniziative difensive.

Roma, 7.1.

15

competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell’art. 568, comma
primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza (cfi – sez. 5 ,n. 6366 del
18.10.2014, rv 258865).
Va anche rilevato che tale decisione del giudice di pace avente ad oggetto reati di propria
competenza non legati da connessione formale con quello di competenza del tribunale non è
impugtiabile; salvo il conflitto che . può-essere sollevato dal giudice dichi~ competente ; d’altro

canto, neppure sussistono gli estremi della ricorribilità in cassazione sotto il profilo dell’atto abnorme, ancorché il giudice abbia erroneamente ritenuto la rilevanza della connessione ai fini della
competenza(sez. 5,ordinanza n. l 6250 del 24/03/2005, Rv. 233623).
Nello stesso orientamento interpretativo è l’ordinanza sez. 5 n. 3919 del 17.11.2012, rv 251720,
secondo cui non è ricorribile per cassazione l’ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi
di concorso formale di reati, rilevi la connessione con altro procedimento pendente a carico delmedesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli etti a
quest’ultimo. (In motivazione la Corte ha evidenziato come il provvedimento in questione abbia
sostanzialmente natura di sentenza sulla competenza, denunciabile – esclusivamente attraverso
conflitto ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen., e non possa essere considerato abnorme).
Va anche rilevato che gli atti trasmessi al tribunale sono stati da questo inviati , con atto
dell’ 1 -.1:2014 , al ‘P.M. che
conclusione delle indagini preliminari, è ‘in grado di proporre le alternative ipotesi di evoluzione del procedimento.
–Risulta quindi- che nessuna’ lesione-alle garanzie- della difesa è derivata-dalla-impugnata – decisione— del giudice di pace ; comunque le doglianze sono state prospettate con un ricorso del tutto
inammissibile.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000 in favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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