Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26437 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26437 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCI FRANCESCO N. IL 21/09/1953
avverso la sentenza n. 1206/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kjwAyv‘o- D<_, P LA..de& A.APs \ che ha concluso per }\• - J, (-\ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 07/01/2015 FATTO E DIRITTO - Con sentenza 14.2.2008 del tribunale di Taranto, RICCI FRANCESCO è stato condannato alle pene digiustizia per i reati,uniti dal vinee-lo della continuazione, di bancarotta fraudolenta patrimoniale di omesso deposito di bilanci e scritture contabili,ex artt. 16 e 220 L.Fall commessi in qualità di amministratore unico della LC. IVI. srl ,dichiarata fallita il 18.7.2001. Con sentenza 22.10.2013, la corte di appello di Taranto, in riforma della predetta sentenza del tribunale , ha assolto Ricci Francesco dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione limitatamente all'importo di L. 75.878.567, per non aver commesso il fatto; ha dichiarato non daversi procedere , in relazione alla residua somma di L. 12.372.726,previa qualificazione deLfatto come bancarotta preferenziale(trattandosi di somma incassata a titolo di compenso della sua collaborazione ) ,e in ordine al reato di cui agli artt. 16 e 220 L.Fall, perché estinti per prescrizione. Fia.confermato le statuizioni in favore della parte civile. Nell'interesse del Ricci è stato presentato ricorso per i seguenti motivi : 1.violazione di- legge in relazione all'art. 414 c.p.p. : a seguito dell'assoluzione per-questi-fatti di Salamida Carmine, ritenuto amministratore di fatto, della società fallita (poi condannato in grado di appello) ,il-P.M. ha chiesto la riapertura delle-indagini nei confronti-dehRieei e il Gipla accolto-la - • --- -richiesta peri! diverso reato ex art. 217 L. Fai!. E' stata quindi esercitata l'azione penale in assenza di valida autorizzazione alla riapertura delle indagini; 2. vizio di motivazione : dalle risultanze processuali emerge che il Ricci era collaboratore del Salamida, che gestiva in via esclusiva l'impresa , sicchè l'attività del ricorrente rientrava nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato .Inoltre il Salamida ,nell'esame ex arty. 210 c.p.p., ha qualificato il Ricci come proprio collaboratore Quanto alla condotta di bancarotta preferenziale, corrispondente all'incasso del compenso spettantegli per la sua collaborazione nella società fallita ,la somma di L.12.372.726 era stata versata sul libretto di deposito intestato al Ricci,deposito che era stato acceso in esecuzione della volontà del Salamida e non per volontà del Ricci nella consapevolezza di distrarre tale somma alla garanzia dei creditori. La mancanza della prova dell'elemento psicologico nell'acquisizione della somma è confermata -dalla 'circostanza che.: il libretto era stato aperto su iniziativa del Salamida presso una filiale della banca Ariton Veneta, in Palagiano, dove si trovava il commercialista di Salamida . Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi mancano di specificità, da intendere come carenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione : queste ultime non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, ma ripetono la critica formulata nei confronti della decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del processo. Infatti ,i1 giudice di appello ha già ribadito con estrema e incontestata chiarezza quanto affermato dal tribunale , nell'ordinanza emessa- -all'udienza 23.11.06 a proposito dell'infondatezza della doglianza concernente l'irregolarità della nuova iscrizione del Ricci nel registro degli indagati. Dalla richiesta del P.M., depositata il 26.4.05, risulta che, a seguito dell'assoluzione- del Salamida in primo grado, il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto la riapertura delle indagini per gli stessi fatti per i quali era intervenuto l'archiviazione. Esplicitamente nella richiesta si prospetta l'esigenza di svolgere nuove investigazioni in ordine alla posizione del Ricci "già indiziato per la distrazione quanto meno della somma di L.12.427.375". Solo per errore materiale , quindi, il decreto emesso dal Gip di autorizzazione alla riapertura delle indagini indica come oggetto delle medesime il reato "di cui all'art. 217 legge fallimentare",anziché il reato di cui all'art. 216 L.Fall. Roma, 7.1. 2015 Quanto al motivo relativo alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, la corte territoriale ha riconosciuto che il Ricci percepiva una regolare retribuzione mensile per la sua attività svolta all'interno della società . Pertanto l'incasso della somma di L. 12.372.726 da parte dell'imputato è pacificamente riconducibile al pagamento di spettanze arretrate. La corte ritiene , con preciso e razionale esame delle risultanze processuali, che per l'incasso della somma gli fu --consegnato il libretto a lui intesrettcr dal Salamida. Questo fatto trova una valida conferma nrIlecircostanza illustrata dalla consulenza del P.M. , secondo cui il libretto fu aperto dal Ricci, con il _denaro proveniente da un_precedente conto della società( chiuso per alcune irregolarità), presso_un. _ istituto di credito operante nella località in cui lavorava il commercialista del Salamida. Il libretto nominativo era intestato proprio al Ricci nella sua veste formale di amministratore. Come già rilevato dalla corte di merito, sussiste comunque il delitto previsto dall'art. 216 co. 3 L. Fall. in quanto l'imputato incassò la somma il 25 L20_01, data in _cui la società si trovava in_uno stato di dissesto ben noto all'amministratore unico, come emerge dal p.v. dell'assemblea ordinaria dei soci ,datata 30.10.2000. Infatti ,i1 fallimento della società fu dichiarato dopo alcuni mesi . Pertanto è del tutto insindacabile la razionale conclusione della corte di appello, secondo cui il Ricci si impossessò della somma nella piena consapevolezza dello stato di dissesto economico della società , dell'esistenza di altri creditori, del potenziale danneggiamento degli interessi di questi ultimi. Il Ricci, quale amministratore della società in stato di dissesto e poi fallita , ripagandosi di un proprio credito risponde-- del---reato di bancarotta preferenziale -, specificamente connotata -dall'alterazione della "par condicio creditorum"(cfr.sez. 5,n.. 5186 del 2/10/2013 Rv. 260196; sez. 5,n.. 28077 del 15/04/2011 Rv.250461). La manifesta infondatezza dei motivi conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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