Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26436 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26436 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIONDI SALVATORE N. IL 31/05/1942
BIONDI FRANCESCO N. IL 31/07/1971
PAGLIARO LUIGINO N. IL 20/01/1950
LAGANI GIUSEPPE N. IL 14/06/1975
PAGLIARO GIUSEPPE UMBERTO N. IL 08/05/1988
PAGLIARO FRANCESCO N. IL 20/01/1982
AMORE ETTORE EMANUELE N. IL 21/10/1982
AMORE GIUSEPPE N. IL 25/10/1959
avverso la sentenza n. 411/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L, i u,bb9
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Data Udienza: 07/01/2015

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Udito, per la parte

AMORE GIUSEPPE ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e
125 c.p.p. : dalla lettura della motivazione non è dato comprendere l’iter logico-giuridico seguito
dai giudici di merito ; ne deriva la violazione dell’obbligo previsto dal nostro ordinamento con
conseguente nullità della sentenza.
Nell’interesse di AMORE ETTORE , figlio del predetto imputato, è stato presentato ricorso per i
seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 125 e 192 c.p.p. e 453 c.p. : la corte non si è
pronunciata sulla richiesta di assoluzione , contenuta nell’atto di appello, nella quale era rilevata
insufficienza dimostrativa dell’unico elemento su cui era stata fondata l’affermazione di
responsabilità( il reperimento di dieci monete contraffatte da 1 euro nell’auto ritenuta in uso allo- stesso ) . Dalle indagini non è infatti emerso che l’Amore usasse quel veicolo., né tte egli abbia
partecipato all’attività addebitata al padre e agli altri imputati;
2. violazione legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata giustificazione del rigetto
della richiesta del beneficio ex art. 175 c.p.
Nell’interesse di BIONDI FRANCESCO e BIONDI SALVATORE è stato presentato ricorso per i
seguenti motivi :
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della chiamata di
correo : la pronuncia sostanzia gli elementi di accusa soprattutto sulle dichiarazioni di un
coimputato, generiche e prive di riscontri ;
2. violazione di legge in relazione al diritto di difesa : BIONDI FRANCESCO non ha ricevuto
la notifica per la prima udienza , tanto da determinare la iniziale separazione del
procedimento a suo carico . Non risulta comunque effettuata la notifica per la successiva
udienza, in cui era presente il difensore di fiducia , né risulta un riferimento alla presenza
,all’assenza,alla contumacia del ricorrente ;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio : la
corte ha escluso l’aggravante ex art. 112 c.p., ha ridotto la pena ma non si è pronunciata
sulla richiesta di BIONDI FRANCESCO di concessione delle attenuanti generiche, né si è
pronunciata sulla richiesta di BIONDI SALVATORE di concessione delle attenuanti
generiche e di riduzione della pena.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 9.5.2013, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 24.6.08 del
tribunale di Catania,
ha rideterminato , esclusa l’aggravante ex art. 112 n. 1 c.p. , in 5 anni di-reclusione e€ 900 di multa
la pena inflitta a Amore Giuseppe, per i reati ,uniti dal vincolo della continuazione, ex art. 416 e
110, 453 n. l c.p,
ha rideterminato in 3 anni e 6 mesi di reclusione e € 600 di multa inflitta per i medesimi reati a
Maspi Claudio Camillo;
ha rideterminato, esclusa l’aggravante ex art. 112 c.p., in 3 anni e 6 mesi di reclusione e € 600 di
multa la pena inflitta per i medesimi reati a Biondi Francesco, Lagani Giuseppe, Pagliaro Luigino ;
ha rideterminato in 3 anni di reclusione e E 600 di multa la pena inflitta per i medesimi reati a
Biondi Salvatore, Pagliaro Giuseppe Umberto, Pagliaro Francesco ;
ha rideterminato la pena accessoria – dell’interdizione dai pubblici uffici in correlazione alla
riduzione della pena principale;
ha confermato l’impugnata sentenza nelle restanti determinazioni, compresa quella della condanna
di Amore Ettore Emanuele, alla pena di 2 anni di reclusione e € 400 di multa , per il reato di cui
all’art. 453 n. 3 c.p.

I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.Quanto alla censura di carattere procedurale avanzata nell’interesse di Biondi Francesco, va
rilevata la sua genericità : innanzitutto manca l’indicazione di quale sia stato il grado di giudizio in
cui sia stato violato il diritto dì partecipazione alle udienze di merito(nella sentenza di primo grado
,l’imputato risulta assente;alla prima udienza del giudizio di appello è stata dichiarata la sua
contumacia); non è stata prodotta documentazione attestante la fondatezza della doglianza, il tipo
dell’eventuale nullità, la configurabilità di una sua sanatoria.
Va,a questo punto , ribadito il principio(cfr. sezl,n.6112 del 22/01/2009, Rv. 243225) ,secondo cui
,ai fini dell’ammissibilità del ricorso , l’interessato deve fondare il suo assunto mediante il richiamo
e l’allegazione degli specifici atti del processo che , non adeguatamente esaminati e valutati dal
giudice di merito, dimostrerebbero la violazione delle sue garanzie e l’omessa valutazione delle sue
ragioni. In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,
il principio della c.d. “autosufficienza del ricorso(originariamente radicato nel campo del processo
civile ed esteso al processo penale) ,in base al quale, quando la doglianza abbia riguardo a specifici
atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del
ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale
contenuto degli-atti specificamente-indicati, nonché della loro allegazione; -posto che anche M.sedepenale – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso -deve ritenersi precluso a,questa Corte
l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga
all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. In applicazione di questi principi il Collegio
ritiene che, nel caso in esame, la censura sia stata genericamente formulata e, in quanto tale, non
merita accoglimento.
2. Quanto alle censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla specifica responsabilità dei ricorrenti, va
rilevata la loro generica fattualità, che le rendono non esaminabili nell’alveo del delimitato
sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte, in cui rientra esclusivamente la verifica
dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si è servito per
supportare il proprio convincimento Con esse,infatti, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più
inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza
impugnata — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di
primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua
chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati
dell’istruttoria dibattimentale, costituiti
dagli esiti delle operazioni di polizia giudiziaria(registrazioni telefoniche, video
registrazioni, servizi di osservazione e pedinamento ),svolte inizialmente nella zona
compresa tra la città di Milano, le provincie di Como e Pavia ,attestanti lo stretto

Nell’interesse di PAGLIARO LUIGINO, LAGANI GIUSEPPE, PAGLIARO GIUSEPPE,
PAGLIARO FRANCESCO, è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 125 c.p.p., 110,416 c.p. :
premessa la distinzione e la differenza tra ipotesi di associazione per delinquere e concorso
di persone nel reato, i ricorrenti rilevano che le risultanze processuali sostengono che sia
emersa l’insussistenza della prima ,
2. violazione di legge in riferimento all’art. 112 n. 1 c.p. : l’aggravante non sussiste in caso di
reato associativo e la corte ha omesso di motivare in ordine alla censura formulata nell’atto
di appello;
3. violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio : la sentenza ha omesso di
motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche a PAGLIARO LUIGINO e
LAGANI GIUSEPPE e il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche concesse a PAGLIARO GIUSEPPE UMBERTO e PAGLIARO FRANCESCO.

I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili con condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende

rapporto operativo instaurato tra gli imputati del reato associativo , operazioni poi
sfociate nell’arresto degli imputati ,avvenuto il 31 marzo 2007, a Belpasso,in Sicilia;
dal sequestro di circa kg 600 di monete contraffatte, di circa kg 200 di materiale
idoneo alla contraffazione, di stampi raffiguranti i due lati di monete in versione
italiana e fi-ancese,di due sofisticate presse industriali del peso di 2,5,tonnellate;
dalle ammissioni di alcuni imputati ;
dal conseguente accertamento della costituzione di una zecca clandestina,in un
fabbricato nella disponibilità di Biondi Salvatore,nel comune di Belpasso.
Va anche rilevata l’estrema genericità della doglianza di Biondi Salvatore e Biondi Francesco sulla
carente credibilità di un innominato coimputato.
Sono quindi pienamente fedeli alle risultanze processuali e alla loro razionale valutazione le
conclusioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica
commessi con la predisposizione non occasionale e/o temporanea di una struttura, incentrata su
uomini, materiali e macchinari, operativa nel campo della produzione e distribuzione di monete
aventi corso legale in Italia e nella Comunità europea. I giudici di merito hanno anche
precisamente scandito lo specifico contributo dato da ciascun imputato alla predisposizione e al
funzionamento della “zecca clandestina”, rinvenuta nei locali di Biondi Salvatore. La censura sulla
contestazione dell’aggravante di cui all’art.112 n. 2 c.p. è del tutto infondata, in quanto relativa al
reato di contraffazione di monete , in cui il numero di persone non è previsto come elemento
costitutivo del delitto.
Quanto al reato di cui al capo 3-contestato all’Amore Ettore-figlio di Amore Giuseppe- le
argomentazioni critiche formulate dall’imputato sul piano esclusivamente fattuale, non hanno
alcuna efficacia riduttiva nei confronti della forza persuasiva delle prove a suo carico derivanti dalle
modalità e dalle circostanze del rinvenimento nell’auto, usualmente nella sua disponibilità, di
monete contraffatte , contestualmente alle operazioni di polizia , sfociate nell’arresto del padre.
Non possono essere poste in dubbio la finalità di spaccio delle monete e il previo concerto con gli
autori della contraffazione. La misura della pena, che è rimasta invariata, e la genericità della
richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 c.p. contenuta nell’atto di appello in relazione
alla derubricazione del delitto nell’ipotesi ex art. 455 c.p., giustificano l’implicito rigetto della
richiesta, da parte della corte territoriale.
3. Quanto. al trattamento sanzionatorio, -va rilevato che la corte di merite,-riducendo la pena ,previa. • esclusione dell’ aggravante ex art. 1. il c.p. ai ricorrenti Amore Giuseppe,_Biondi Fr4ncesco,, Lagani
Giuseppe,Pagliaro Luigino) e riducendo la pena, ferma restando l’aggravante ex art. 112 c.p. ,ad
altri ricorrenti(Biondi Salvatore , Pagliaro Giuseppe e Pagliaro Francesco) , ha insindacabilmente
ritenuto di aver esaustivamente risposto alle doglianze espresse (ad eccezione di Amore Giuseppe
ed Amore Ettore ) da tutti gli imputati in ordine al trattamento sanzionatorio. Le rivendicazioni di
ulteriore diminuzione della pena, proposte nei rispettivi ricorsi, si pongono in inefficace contrasto
con il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui la concessione, il
giudizio di comparazione o il diniego delle attenuanti generiche e, in genere il trattamento
sanzionatorio ,rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono
un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti
dalle risultanze processuali -, essendo sufficiente l’indicazione – degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti.
Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove,nella
quantificazione della pena, fa evidente e non contestato riferimento alla gravità dei reati di
associazione per delinquere e di falsificazione nummaria , desunta, ex art. 133 co. 1 n. 1 c.p. dalle
modalità delle azioni delittuose, minuziosamente descritte dall’organico accertamento giudiziale.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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