Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26435 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26435 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CATERINO EMILIO N. IL 27/04/1974
avverso la sentenza n. 34/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 12/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
I 91, Q_Lueut,c, -3D ,■\.\

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

N

Data Udienza: 07/01/2015

-

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 22.12.2010, la corte di assise di Santa Maria Capua Vetere dichiarava Guida Luigi
, Di Caterino Emilio, Grassa Luigi colpevoli dell’omicidio volontario di D’Alessandro Nicola e,
esclusa – l’aggravante ex—art. 3- t203/91, concesse- a Di – Caterino e Guida le attenuanti -generiche,
dichiarate prevalenti sulle aggravanti, riconosciuta l’attenuante ex art. 8 L.203/91, concesse al
Grassia le attenuanti_ generiche,con giudizio_ di equivalenza, ha condannato _Guida e Di Caterino alla
pena di 12 anni di reclusione, il Grassia alla pena di anni 24 di reclusione; dichiarava l’estinzione
dei reati di detenzione e porto illegale di armi per prescrizione.
Investita dell’appello proposto dalla procura della Repubblica in ordine alla concessione delle
attenuanti generiche al Guida e al Di Caterino, nonché_degli appelli proposti dagli_imputati,con
sentenza 29.3.2012 , la corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di
Guida e Di Caterino, mentre l’ha parzialmente riformata in relazione alla posizione del Grassia .

2. Con sentenza 16.4.2013 la prima sezione di questa corte, su ricorso di Guida e di Di Caterino, ha
annullato con rinvio la sentenza 29.3.2012 con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio
per erroneo computo della pena base dell’omicidio.; questa era stata-indicata per l’omicidio in-24
anni di reclusione , escludendo l’ergastolo a seguito dell’elisione delle riconosciute attenuanti
generiche prevalenti.sull’aggravante ,della premeditazione ;in tal modo era stata- violata la specifica – – previsione dell’art. 8 L.203/91, secondo la quale, per i reati puniti con l’ergastolo, il riconoscimento
della predetta attenuante comporta la sua sostituzione con la reclusione della durata compresa tra
12 e20 anni.
La S.C. ha considerato corretto il procedimento di computo della pena, in quanto ,non essendo
stata computata l’aggravante ex art.7 d.l. 152/91, risultavano rispettati i criteri fissati dalla sentenza
S.U. n. 10713 del 25.2.2010, rv 245930, secondo cui va esclusa l’obbligatoria prevalenza
dell’attenuante di cui all’art.8 1. 203/91 e la corretta sequenza del calcolo della pena comporta
dapprima l’effettuazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze eterogenee, secondo le
possibili opzioni di cui all’art.69 c.p., quindi l’applicazione dell’attenuante speciale della
dissociazione, quale unica soluzione in grado di garantire al tempo stesso la premialità del
trattamento sanzionatorio e la proporzione rispetto alla concreta offensività del fatto .direato; . –Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto _corretta la rilevanza assegnata alle attenmanti generiche. ed_a
quella speciale del citato art. 8 , razionalmente non applicate nella massima estensione, in ragione
dei plurimi e gravi precedenti penali degli imputati Guida e Di Caterino e delle feroci modalità di
esecuzione dell’omicidio. Come già anticipato, la S.C. ha ritenuto però la determinazione della
pena base in anni 24 di reclusione non conforme alla prescrizione dell’art. 8 L 203/91 , secondo
cui per i reati puniti con pena dell’ergastolo il riconoscimento della attenuante comporta la sua
sostituzione con la reclusione da 12 a 20 anni . Ha quindi annullato con rinvio la sentenza di
secondo grado limitatamente al computo delle pene inflitte al Guida e al Di Caterino.
3. In sede di rinvio, altra sezione della corte di assise di appello ha emesso sentenza in data
12.3.2014, con la quale ha ritenuto non chiaro il principio di diritto cui attenersi : la prima parte
della motivazione della sentenza di annullamento ,avallando il procedimento della corte di – assi-se di
appello , ha ribadito che deve essere prima calcolata la pena con le attenuanti generiche e poi va
applicata la riduzione (da un terzo alla metà) della pena. Ha poi asserito che comunque il giudice di
merito dovrebbe partire da una pena base compresa tra i 12 e i 20 anni, facendo così intendere che
l’attenuante da applicare per prima sarebbe quella speciale di cui all’art. 8 L.203/91 e ,di
conseguenza, che solo successivamente andrebbero calcolate le circostanze attenuanti generiche.
Secondo la corte territoriale, tale soluzione appare in contrasto con la regola dettata dalle Sezioni
Unite nonché con la prima parte della stessa sentenza di annullamento (in cui indica la corretta
sequenza procedimentale nel calcolo della pena). Principalmente tale soluzione risulta contraria
all’interesse dei ricorrenti : posto che il giudice potrebbe partire dalla pena di 20 anni di reclusione,

Il ricorso non merita accoglimento.
E’ del tutto generica la censura sull’entità della pena base ,determinata dal giudice di appello nella
misura di 20 anni, all’esito del corretto e insindacabile esercizio del suo potere discrezionale e della
fedele applicazione dell’indicazione contenuta nella sentenza di rinvio 16.42013 di questa Corte.
La insindacabilità di tale determinazione deriva inoltre specificamente dal riconoscimento
,effettuato dalla suindicata sentenza ,della adeguata giustificazione della non applicazione della
massima riduzione per le attenuanti generiche. Come già anticipato, nella medesima sentenza , è
stata riconosciuta adeguata giustificazione anche alla mancata applicazione, da parte dei giudici di
merito, della massima estensione della riduzione della pena anche in riferimento all’attenuante
s-,-,.ecifica ;prevista dall’art. 8 L203191.
L’infondatezza
mativi,del ricorse.ne comportano il rigetto con condanna _del Di.,Caterino
pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ex art. 8 L.203/91, la successiva riduzione per le attenuanti generiche,nella misura massima di un
terzo, condurrebbe ad una pena superiore a quella già irrogata nella misura di 12 anni; e ciò in
presenza dell’affermazione, da parte della S.C. , secondo cui la sentenza annullata era immune da
censure nella parte in cui non riconosceva nella massima estensione la riduzione della pena per le
attenuanti generiche e per l’attenuante speciale.
Di conseguenza, la -torte territoriale, ritenendo’ -T-hiaro il principio cui attenersi -scio — nella
indicazione finale della sentenza di annullamento ,consistente nell’esigenza di partire da una pena
che non superi_gli _anni 20 di reclusione in confonnità all’orientamento _indicato dalla_sentenza _ S.U. n.10713 del 2013 , fatto proprio dalla sentenza di annullamento della sezione della Corte di
Cassazione, ha così rideterminato la pena :
pena base : 20 anni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti(pena inferiore al minimo edittale per l’omicidio non aggravato) , ridotta _ 12 anni di
reclusione per l’attenuante di cui all’art. 8 L.203/91.
Ha quindi confermato l’impugnata sentenza di primo grado.
Nell’interesse di Di Caterino è stato presentato ricorso per violazione di legge -e vizio di
motivazione in riferimento all’applicazione dell’art. 8 L.203/91 :la sentenza va censurata perché la
pena va rideterminata partendo da una pena base da 12 a 20 anni di reclusione , mentre la corte
territoriale ha fissate la pena basein 20 anni- e non ha tenuto conto che nell’atto di appello era stata
sollecitata l’applicazione della massima estensione dell’attenuante speciale e delle attenuanti
generiche , in considerazione del contributo alle indagini e del manifestato ravvedimento, —

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