Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26434 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26434 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIANA CALOGERO N. IL 19/07/1960
avverso la sentenza n. 3547/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kf Amfrya
che ha concluso per A icuut,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2015

Con sentenza 20.2.2014 la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 5.11.2012 del
tribunale di Monza, con la quale DIANA CALOGERO è stato condannato alla pena di giustizia per
il reato continuato di minaccia grave in danno di De Carlo Donato.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazioni di legge in relazione all’art. 612 c.p.; vizio di motivazione:il Diana ha
inizialmente invitato il De Carlo a uscire dal bar in cui quest’ultimo si trovava e a questo
incontestato elemento storico i giudici hanno sovrapposto la convinzione del tutto
personale di De Carlo che il Diana aveva lasciato intendere che gli avrebbe sparato. Manca
quindi la prova che la condotta dell’imputato sia stata effettivamente idonea a turbare la
tranquillità dell’interlocutore, anche perché il teste Corso non ha confermato le dichiarazioni
della persona offesa, la cui credibilità necessita di un riscontro;
2. vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova : i giudici di merito hanno
travisato la prova testimoniale del Corso, che non ha confermato un comportamento
minaccioso del Diana, descritto nel capo di imputazione. Altro travisamento è costituito dal
rilievo probatorio riconosciuto ad atti di indagine e a circostanze del tutto neutri: il
ritrovamento nell’abitazione dell’imputato di armi giocattolo, la narrazione del Corso sul
movimento del braccio dell’imputato Diana; la discussione avvenuta nel bar tra Corso e
Diana , nel corso della quale il secondo avrebbe dato un lieve colpo (una pacchetta) al
teste. I giudici di merito hanno commesso un grave errore di valutazione, avendo ritenuto
responsabile il Diana per i precedenti penali e hanno ritenuto attendibile la persona offesa
per aver accusato un pregiudicato.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto propongono,in chiave critica,
valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di
qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchialte e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato
le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà , il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logicogiuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento
giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli
inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale. Tali risultati ,incentrati particolarmente sulle
dichiarazioni della persona offesa, hanno consentito di accertare che :
1. tra il Diana e il De Carlo si era determinata una situazione di attrito ,derivata da un
triangolo sentimentale in cui una medesima donna ,sposata con De Carlo, aveva
lasciato il marito per andare a convivere con il Diana e,successivamente ,era tornata
dal coniuge;
2. nel contesto di questa conflittualità, l’imputato aveva già manifestato un’ allarmante
aggressività,avendo tentato di appiccare il fuoco all’abitazione della ex convivente;
3. il Diana ha più volte minacciato di morte il De Carlo;
4. il 4 agosto 2007, l’imputato ha specificamente minacciato di morte l’avversario ;

FATTO E DIRITTO

115
Roma, 7.1
Il consig
estensore
Antonio c , ; e

p
r

Il presidente
Alfredo Maria Lombardi

1

5. il teste Corso ha percepito il minaccioso comportamento dell’imputato;
6. il medesimo teste ha riferito di essere stato,dopo poco tempo, oggetto di un
atteggiamento intimidatorio e violento da parte del Diana.
Alla luce di queste risultanze processuali, perde qualsiasi rilevanza la critica formulata dal
ricorrente sulla forza persuasiva, riconosciuta dai giudici di merito, alle dichiarazioni accusatorie
provenienti da De Carlo, in qualità di soggetto interessato a un determinato esito del presente
processo. Va richiamato sul punto il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
secondo cui la persona offesa costituisce una fonte conoscitiva che non presenta una affidabilità
ridotta , bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri Questa specifica testimonianza va
sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché
sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della
sua __esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,ca_ratterizzate da pari o
prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla
sentenza del primo giudice e dal giudice di appello ,che hanno dato anche razionale e insindacabile
rilievo alla testimonianza del Corso. Pertanto le logiche conclusioni che ne hanno tratto sulla
responsabilità dell’imputato non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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