Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2643 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2643 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Baglioni Roldano, nato a San Lorenzo Nuovo il 29.12.61
imputato art. 3 n. 8 L. 75/58

avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo del 20.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato,
al ricorrente è stata applicata, in ordine al reato di cui all’art. 3, n. 8, L. 75/58, la pena di anni
1 mesi 6 di reclusione e 1000 € di multa, quale aumento in continuazione rispetto alla pena
irrogata al prevenuto con sentenza 13.1.12 n. 2 (irr. L’1.3.12).

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, la presente impugnazione del Baglioni
censura il fatto che il giudice non abbia motivato sul significato probatorio delle acquisizioni
processuali né differenziato le posizioni tra i vari coimputati.

Data Udienza: 11/12/2013

3. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi
inammissibile.
L’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non
controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente,
anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che
sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per
giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita
anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.)
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto
se, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice
dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha valutato
– ed espressamente escluso – la possibilità per una sentenza di proscioglimento ex art. 129
c.p.p., sul richiamo alla denuncia ed alle dichiarazioni in atti, alle conversazioni telefoniche
intercettate (meglio descritte nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari), alle acquisizioni documentali
ed all’esito delle indagini di P.G..
Vi è, inoltre da rimarcare che, per quel che attiene nello specifico al Baglioni,
quest’ultimo, nel definire il presente procedimento con proposta di pena concordata ha
semplicemente invocato un aumento di pena in continuazione con altra sentenza avente ad
oggetto fatti e condotte analoghi a quelli per i quali era già stato condannato con sentenza
passata in giudicato.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso 1 1 11 dicembre 2013
Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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