Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2643 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2643 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) EL HAOUARI SAID N. IL 01/01/1977
avverso l’ordinanza n. 15196/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’,
lette/
le conclusioni del PG Dott. Clath.L. ,b34a-G-K
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/12/2012

Ricorreva per cassazione la difesa dell’interessato, deducendo con unico motivo violazione di
legge: nella stessa richiesta di rinvio a giudizio si leggeva che il reato contestato a El Saouri
era accertato in Grana il 1912/04, data del suo arresto. Se ne deduceva (in uno con la data
dell’eseguita ordinanza di custodia cautelare) che i fatti erano di gran lunga anteriori al 2/5/06.
In tal senso anche le conclusioni scritte del PG in data 1912/11. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva anch’egli l’annullamento con rinvio della
impugnata ordinanza, ricordando come, in caso di contestazione c.d. “aperta” di un reato
permanente, quando dall’accertamento della data di cessazione della permanenza debba farsi
derivare un qualche effetto giuridico anche in sede esecutiva, essa vada accertata in concreto.
Il ricorso proposto dalla parte va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice
dell’esecuzione competente per il merito. Nel caso in esame il giudice ha infatti proceduto ai
sensi dell’art. 667.4. cpp, come richiamato, in tema di applicazione dell’amnistia e dell’indulto,
dall’art. 672.1. cpp. Il provvedimento (emesso de plano, sia pure con l’interlocuzione scritta
della difesa) andava pertanto opposto dalla parte interessata, provocando una decisione di
merito in (pieno) contraddittorio. La procedura delineata dagli artt. 672.1. e 667.4. cpp non è
derogabile. In ossequio, peraltro, al principio di conservazione delle impugnazioni espresso
dall’art. 568.5. cpp, il ricorso va pertanto qualificato come opposizione e gli atti trasmessi alla
Corte di Appello di Torino per il corso ulteriore.
Pqm
qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di
Torino.
Roma, 11/12/12

Con ordinanza 27/12/11 la Corte di Appello di Torino, giudice dell’esecuzione, in accoglimento
della richiesta del PG, applicava in favore di El Haouari Said il beneficio dell’indulto ex lege n.
241/06 sulla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione allo stesso inflitta per il reato di cui all’art.
73 dpr 309/90 con sentenza 12/3/09 della stessa Corte; disattendeva l’istanza della difesa di
estendere il beneficio fino alla concorrenza dei 3 anni di legge (anni 2 mesi 7 e giorni 10) sulla
maggior pena inflitta con la medesima sentenza per il reato ex art. 74 dpr 309/90 (contestato
come partecipe), trattandosi di reato permanente cessato il 1910/07 (data della richiesta di
rinvio a giudizio), pertanto dopo il 2/5/06 (l’ordinanza di custodia cautelare, peraltro, essendo
stata eseguita il 5/12/06).

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