Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26428 del 05/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26428 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARDINA DAVIDE N. IL 31/07/1987
LA CORTE UMBERTO N. IL 12/07/1990
avverso la sentenza n. 1627/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 05/05/2015
In fatto e in diritto
Letti i ricorsi proposti da Sardina Davide e La Corte Umberto avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo del 18.7.2014, che confermò la sentenza di condanna
pronunciata nei loro confronti dal locale tribunale il 14.5.2013 per il reato di ricettazione
di tre motoveicoli;
ritenuto che i ricorsi sono manifestamente infondati, non essendo ravvisabile in punto
di responsabilità, alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto
retta applicazione del principio secondo cui la mancata giustificazione del possesso
di un bene di origine delittuosa costituisce prova della conoscenza della sua
provenienza illecita da parte del possessore, specie quando il bene sia soggetto a
precise formalità di acquisto ( Corte di Cassazione, nr. 01245
06/10/1981 10/02/1982
SEZ. 2 SCARCELLI, in un caso di ricettazione di un autoveicolo);
considerazione alla quale si aggiunge, nella specie, anche il tentativo di fuga dei
ricorrenti;
ritenuto che generiche e manifestamente infondate sono anche le deduzioni del La
Corte sulla correttezza della sua identificazione, che come rilevano i giudici di appello è
stata effettuata con certezza dai verbalizzanti anche sulla base di una pregressa
conoscenza del ricorrente;
ritenuto pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la condanna dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata
all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibild i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla delle Ammende.
in }oma, nella camera di consiglio, il 5.5. 2015
Così deci