Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26426 del 05/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26426 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZARATE HERNANDEZ MARCO ANGEL N. IL 06/05/1990
FERNANDEZ BRAVO CRISTHIAN VLADIMIR N. IL 03/07/1970
GHAZOUANI KERIM N. IL 21/02/1993
avverso la sentenza n. 3248/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 05/05/2015

In fatto e in diritto
Letti i ricorsi proposto da Fernandez Bravo C risthian Vladimir, Ghazouani Kerim e
Zarate Hernandez Marco Angel avverso la sent nza della Corte di Appello di Roma del
26.6.2013, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti
dal locale tribunale il 21.11.2012 per vari reati di rapina e lesioni personali volontarie,
applicò la continuazione tra i predetti reati e quelli di cui ad altra sentenza di condanna,
previa riunificazione in appello dei procedimenti relativi, rideterminando di conseguenza
le pene
ritenuto che i ricorsi sono manifestamente infondati;
ritenuto infatti, quanto al ricorso del Fernandez, che la concreta determinazione dei
singoli aumenti per continuazione da parte della Corte di Appello, corrisponde ad un
legittimo esercizio del potere discrezionale riconosciuto in materia al giudice di merito,
con i limiti della legalità della pena e del divieto di reformatio in peius, nella specie non
superati, non potendosi sotto altro aspetto considerare illogica e contraria a legge la
scelta di privilegiare, nel calcolo degli aumenti di pena per i reati satellite, l’omogeneità
dei corrispondenti titoli di reato rispetto alle variabili modalità circostanziali dei singoli
fatti;
ritenuto, quanto al ricorso del Ghazouani e dello Zarate, che i motivi, sono del tutto
generici e assertivi, risolvendosi nella nuda deduzione della presunta eccessività della
pena e del mancato rispetto dei criteri direttivi fissati dall’art. 133 c.p.;
ritenuto pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la condanna dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata
all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processu e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de so in1 Roma, nella camera di consiglio, il 5.5.2015

I

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