Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26423 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26423 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRESCIANI REMO N. IL 13/09/1974
avverso la sentenza n. 13929/2013 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato BRESCIANI Remo, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe esplicitato in modo
completo le ragioni per le quali non ricorre una causa di applicazione dell’art. 129 cpp.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non indica quale sia la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 cpp, che
Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581 IA comma
lett. c) c.p.p.
Va inoltre aggiunto che “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta

delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in
Ced Cass. Rv 236622].
A ciò deve aggiungersi ancora che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp,

l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cpp per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n.
34494 in Ced. Cass. Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

erroneamente non è stata considerata dal giudice nella decisione impugnata.

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