Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2642 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2642 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
FEDELI ENZO N. IL 19/06/1946
avverso l’ordinanza n. 2168/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
20/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/septffe le conclusioni del PG Diatt.

(

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2013

i

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Roma, con decreto 29.5.2013, ha disatteso la
richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 453
comma 1 bis cpp in un procedimento penale nei confronti di Fedeli Enzo, sottoposto
alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di violazione di sigilli
aggravata (art. 349 comma 2 cp). Ha motivato il provvedimento rilevando che per i
reati ipotizzati deve procedersi a citazione diretta a giudizio ex art. 550 comma 1 e 2

2. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione denunziando l’abnormità del
provvedimento perché nell’ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini si trova
sottoposta a misura cautelare – come nella fattispecie – l’articolo 455 comma 1 bis cpp
prevede un solo caso di rigetto della richiesta: annullamento o revoca della misura per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al di fuori di tale ipotesi, a
dire del ricorrente, non è concesso al giudice di negare l’accoglimento della richiesta.
Rileva inoltre l’abnorme regressione del procedimento alla fase dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, il che varrebbe da solo a scongiurare il pericolo
di inammissibilità del ricorso, in considerazione della giurisprudenza delle sezioni unite.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte
insistendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Non sussiste la dedotta abnormità dell’ordinanza impugnata.
Come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16144 del
03/03/2011 Cc. dep. 22/04/2011 Rv. 249972), le Sezioni Unite hanno tracciato le
caratteristiche della categoria dell’abnormità (Sez. Un. 18-6-1993, P.M. in proc.
Garonzi; Sez. Un. 24-3-1995, P.M. in proc. Cimili; Sez. Un. 9-7-1997, P.M. in proc.
Balzan; Sez. Un. 9-7-1997, P.M. in proc. Quarantelli; Sez.Un. 10-12-1997, Di Battista;
Sez.Un. 24-11-1999, Magnani; S.U. 24-11-1999 confl. giur. in proc. Di Dona; Sez. Un.
22- 11-2.000, P.M. in proc. Boniotti; Sez. Un. 31-1-2001, P.M. in proc. Romano; Sez.
Un. 11-7-2001, P.G. in proc. Chirico; Sez. Un., n. 28807 del 29.5.2002, Rv. 221999,
Manca; Sez. Un. 25-2-2004, P.M. in proc. Lustri; Sez. U, Sentenza n. 25957 del
26/03/2009 Cc. dep. 22/06/2009 Rv. 243590).
Al riguardo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo
profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti
avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che
l’abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale

lett. d) cpp.

nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini
la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. In particolare, mentre secondo un
orientamento pregresso (Sez. Un., n. 28807 del 29.5.2002, Rv. 221999), “…il giudice
non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento
che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come
abnorme”, con altro molto recente (Sez. Un. n. 25957 del 26.3.2009 Rv. 243590) è
stato ritenuto che “L’abnormità funzionale, riscontrabile… nel caso di stasi del

giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo
rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il
pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è
tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice”. Cioè la regressione del
procedimento non integra, di per sé solo, un atto qualificabile come abnorme (cfr.
cass. n. 16144/2011 cit).
2. Venendo alla fattispecie in esame, non ricorre ne’ l’abnormità strutturale ne’
quella funzionale in quanto il provvedimento adottato dal Giudice per le Indagini
Preliminari di Roma (rigetto della richiesta di giudizio immediato e restituzione degli
atti al pubblico ministero), lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione
dei poteri riconosciutigli dall’ordinamento (controllo della sussistenza delle condizioni
per disporre il giudizio immediato: cfr. art. 455 cpp).
Un eventuale errore di valutazione delle circostanze (e nel caso di specie
l’errore riguarderebbe i rapporti tra l’art. 550 comma 1 e 2 lett. d e l’art. 453 cpp)
renderà dunque l’atto illegittimo ma non certo abnorme, anche perché si tratterebbe
comunque di un regresso consentito anche se i presupposti che ne determinano
l’emanazione siano stati ritenuti insussistenti in modo errato (cfr. Sez. U, Sentenza n.
25957/2009 cit.) e in ogni caso – come pure correttamente osservato dal Procuratore
Generale nella sua requisitoria – il provvedimento in questione non determinerebbe
nessuna stasi del processo, ben potendo il Pubblico Ministero comunque esercitare
l’azione penale nelle forme ordinarie.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, 1’11.12.2013.

processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento

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