Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2642 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2642 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SARTI SERGIO N. IL 21/03/1941
avverso l’ordinanza n. 726/2011 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
04/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI,
lettelteittite-le conclusioni del PG Dott. c:zi-rj4,eL rtemottà (-L

,A

Uditi difensor Avv.;

LLA;G-A –

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 4.2.2012 il Tribunale di Rimini, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta proposta da Sarti Sergio di
applicazione del limite di pena previsto dall’art.78 cod.pen. con
riferimento a tutte le sentenze di condanna riportate a decorrere dal 1970
e risultanti dal certificato penale; nel contempo annullava parzialmente il

concorrenti, oggetto di/ incidente di esecuzione, rideterminando la pena
da eseguire in anni 25 di reclusione ed euro 1200 di multa.
Ricorre personalmente Sarti Sergio chiedendo “una rivalutazione
sostanziale ed una riunione dei vari cumuli” rideterminando la pena
secondo il criterio moderatore previsto dall’art.78 cod.pen., tenendo
conto del presofferto e della liberazione anticipata concessa dal
magistrato si sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che il criterio moderatore
stabilito dall’art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., diretto a temperare
gli effetti del cumulo materiale delle pene, non può essere interpretato
nel senso che nessuna persona possa essere detenuta, nel corso della
vita, per un tempo complessivamente superiore ad anni trenta di
reclusione, poiché ciò comporterebbe, una volta raggiunto il limite
massimo, l’impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso; si
deve invece ritenere che il criterio moderatore in questione operi, nel
caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della
pena da espiare all’atto della commissione (in stato di libertà o in
detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta. (Sez.
1, n. 25119 del 21/05/2004 , Finini, Rv. 228145; conforme Sez. 1, n.
4361 del 13/06/2000, Padovani, Rv. 216742).
Ne discende la correttezza del provvedimento impugnato che ha
rigettato la richiesta dell’interessato di applicazione del limite al cumulo
materiale delle pene detentive temporanee stabilito dall’art.78 cod.pen.

provvedimento del Procuratore della Repubblica di cumulo pene

t

in riferimento “a tutte le sentenze di condanna come da certificato
penale”
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso.Condanna Sarti Sergio al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il 11.12.2012.

processuali.

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