Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26418 del 10/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26418 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORETTI PASQUALE N. IL 01/01/1941
avverso la sentenza n. 3270/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FROSINONE, del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 10/03/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato MORETTI Pasquale, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione, perchè il giudice non avrebbe indicato in modo
compiuto le ragioni per le quali ha ritenuto equa la pena irrogata
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 cpp, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica
della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez.
IV 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass. Rv. 234824], dovendosi aggiungere che
“La richiesta
di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio
che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente
né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle
parti – e, quindi, anche al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento
alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione,
all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione
della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti”. [Cass. pen., sez. VI, 3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità del ricorso conducente alla responsabilità prevista dall’art. 616
c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.3.2015
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata