Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26413 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26413 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMISANO ROSARIO N. IL 10/02/1971
avverso la sentenza n. 9874/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato FORMISANO Rosario, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte d’Appello si è limitata a
ritenere “esaustiva” la sentenza di primo grado, ha affermato la ininfluenza della
confessione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e non ha reso adeguata
motivazione ex art. 132 e 133 c.p. nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati
dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II, 15.5.2008 Ced
Cass., rv. 240109]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.3.2015

li ricorso è manifestamente infondato perché “Ai sensi degli art. 606, 12 comma, e 591, 1 2

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