Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26410 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26410 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHISLANDI GIANLUCA N. IL 25/07/1976
avverso la sentenza n. 1250/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

,

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato GHISLANDI Gianluca, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento di
cui in epigrafe, lamenta:
§1) Ex art. 606 IA comma lett. b) cpp l’erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. , vizio
della motivazione e travisamento del fatto

Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che in sede di giudizio
di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti

non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del
provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione
degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate. Nella specie la parte ricorrente, propone una diversa lettura del
materiale probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.
Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di cassazione, pur dopo la
novella introdotta dalla I. n. 46 del 2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la motivazione dei
giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006 in Ced Cass. Rv. 235507]

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso i Roma il 10.3.2015

minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e

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