Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26409 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26409 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANO CLAUDIO N. IL 15/11/1963
avverso la sentenza n. 2624/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Claudio PISANO ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
§1) Violazione dell’art. 157 c.p. sostenendo che nelle more della presente impugnazione
sarebbero maturati i termini di prescrizione,
§2) violazione dell’art. 646 cp, poiché le somme trattenute dall’imputato erano da
considerare in compensazione con quanto da questi a sua volta vantato a titolo di credito

violata è successivo alla pronuncia della decisione della Corte d’Appello, la quale, investita
della questione, ha messo in rilievo le plurime sospensioni delle decorrenza della
prescrizione. Su questo punto il ricorrente non ha sviluppato alcun specifico argomento
critico teso a dimostrare il contrario. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si
osserva che si tratta di deduzioni di fatto volte alla prospettazione di una ricostruzione
alternativa del fatto, senza specificare, in diritto le ragioni della erroneità della decisione
impugnata, dovendosi qui ribadire che

“Ai sensi degli art. 606, 1 2 comma, e 591, 1 2

comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati
dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced
Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
a il 10.3.2015

Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il termine di prescrizione della norma

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