Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26408 del 10/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26408 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANTONI MARIO N. IL 10/07/1980
avverso la sentenza n. 7263/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, va qui ribadito che:
“La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura
media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena
congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. Il,
26.6.2009, n. 36245 in Ced Cass. Rv 245596]. A ciò si aggiunga che “Le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,
sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto”.[ Cass. pen. SU 25.2.2010,
n. 10713 in Ced Cass., rv. 245931] ed infine che: “Il riconoscimento o il
diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere
discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente
circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del
reato e alla personalità del reo; pertanto nella determinazione della
sanzione ben possono essere presi in esame uno o alcuni soltanto degli
elementi indicati dall’art. 133 c.p. purché della scelta decisoria adottata si
dia adeguatamente conto in motivazione”. [Cass. pen., sez. IV, 15.2.2007,
Usala]. Nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale è esaustiva
sotto tutti i punti e sfugge alle critiche mosse.
Il ricorrente pone altresì la questione relativa alla eventuale rimessione in
termini per il caso di mancato rispetto dei termini di impugnazione.
Trattasi di questione priva di qualsivoglia rilevanza, avendo l’imputato
esercito il diritto di impugnazione nei termini di legge.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende

L’imputato FANTONI Mario, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza di motivazione in riferimento alla indicazione dei criteri
con i quali è stato effettuato il giudizio di comparazione fra circostanze ed
è stata esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla
aggravanti contestate.

P. Q. M.

il 10.3.2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA