Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26406 del 10/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26406 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENZI STEFANO N. IL 15/07/1963
avverso la sentenza n. 13106/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato VENZI Stefano, personalmente ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione di legge mancando la prova della violazione dell’art. 648 c.p.
§2) violazione di legge non essendo stato riconosciuta l’attenuante di cui al IIA comma
dell’art. 648 c.p.
§3) violazione di legge perché non è stata riconosciuta la attenuante di cui all’art. 114 c.p.

risposta. Va qui applicato il principio per il quale “Ai sensi degli art. 606,1 2 comma, e 591,
1 2 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati
dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente giustificata,
mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass. pen.,
sez. Il, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced
Cass., rv. 240109]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso i

ma il 10.3.2015

Il ricorso è manifestamente infondato e nella sostanza costituisce semplice reiterazione
del motivi di gravame di appello ai quali la Corte territoriale ha dato specifica ed adeguata

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