Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2640 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2640 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piccolo Christian, nato a Genova il 13.10.73
indagato art 6 L. 401/89

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Genova del 18.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il presente ricorso ha ad oggetto
l’ordinanza con la quale il G.i.p. ha convalidato il provvedimento del Questore di imposizione,
al ricorrente, di un divieto di accesso agli stadi e, contestualmente, di obbligo di presentazione,
presso il commissariato di PS, per due volte (metà del primo e metà del secondo tempo) in occasione
di tutti gli incontri, anche amichevoli, della squadra di calcio della Sampdoria.

Data Udienza: 11/12/2013

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il sottoposto ha proposto ricorso,

3) violazione di legge per difetto di motivazione circa le ragioni di un obbligo di
presentazione anche in occasione delle partite amichevoli;
4) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione
al principio di gradualità della sanzione.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto
ai restanti.
Ed infatti, dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza di questa
S.C. ha ormai assunto un atteggiamento preciso a riguardo del termine concesso
all’interessato per depositare memorie (che, cioè, non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per
il P.M., vale a dire, di 48 ore dalla notifica del decreto).

Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era,
da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di
interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del
G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento del questore all’interessato, in quanto, in un’ipotesi del genere, è reso
impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al
giudice. Si è espressa in tal senso Sez. I, 28.1.00, Bucciarelli (Rv. 215496) e le ha fatto eco Sez.
I 9.5.03, Michelotto (Rv. 226034) che ha ribadito la necessità di un termine congruo (per la
preparazione di memorie ed atti defensionali) da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M..
Più di recente, proprio questa sezione (sez. III 11.12.07, Castellano, Rv. 238537) ha esplicitato
ulteriormente il concetto attraverso l’affermazione che, nel procedimento di convalida di
provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una
sorta di “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla
notifica del provvedimento; detto termine è quello entro il quale, il P.M., può richiedere la
convalida e, l’interessato, può presentare memorie e deduzioni. Il concetto è stato riaffermato,
costantemente (sez. III, 15.4.10, Marcassoli, Rv. 247181; Sez. III, 11.4.13, Puggia, Rv. 255962)
Ne consegue inevitabilmente che, qualora – come nel caso in esame – la decisione sulla
convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio
di violazione di legge.
Nella specie, risulta che, come denuncia lo stesso ricorrente, la convalida del G.i.p. è
intervenuta ben prima del decorso delle 48 ore successive alla notifica del provvedimento
all’interessato e, quindi, si è in presenza di una palese violazione del diritto di difesa (sez.
6.5.08, Mazzei. Rv. 240816) con conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.
Il provvedimento deve quindi, essere annullato ed, in conformità con quanto asserito da
queste S.U. (29.11.05, Spinelli, Rv. 232712), tale declaratoria deve avvenire senza rinvio.
Sempre secondo i principi enunciati nella decisione citata, inoltre, “l’incertezza, non
risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del

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1) violazione di legge per essere stato, il provvedimento, emesso prima del
decorso di 96 ore complessive dalla sua emissione. In pratica, infatti, il c.d. DASPO è stato
notificato all’interessato alle ore 11.40 del 16.5.13. In data 18.5.13, ore 11, il P.M. ha
trasmesso la richiesta di convalida al G.i.p. il quale ha provveduto alle 12.55 dello stesso
giorno;
2) violazione di legge per mancata specificazione delle ragioni di un obbligo che
prevede una doppia presentazione;

questore a comparire all’ufficio di polizia, comporta la caducazione della stessa misura di
prevenzione”.
Per l’effetto, va anche dichiarata cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del
provvedimento del Questore di Genova in data 14.5.13 impositivo dell’obbligo di
presentazione.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

senza rinvio l’ordinanza impugnata
dichiara
cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del provvedimento del Questore di Genova in
data 14.5.13 limitatamente all’obbligo di presentazione.
manda
alla cancelleria di trasmettere il presente dispositivo al Questore di Genova.

Così deciso 1’11 dicembre 2013
Il Presidente

annulla

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